In caso di un referendum facoltativo (p. es. una modifica di legge) l’oggetto è accettato se i voti favorevoli (apponendo sulla scheda di voto un «sì» o una crocetta) superano quelli contrari («no» o crocetta).
In caso di referendum obbligatorio (p. es. una modifica costituzionale) anche i Cantoni svolgono un ruolo determinante. L’oggetto è accettato se i voti favorevoli espressi sulla scheda di voto superano quelli contrari, a condizione che sia accettato dalla maggioranza del popolo ma anche dalla maggioranza dei Cantoni.
Per la maggioranza dei Cantoni si considerano i risultati ottenuti nei singoli Cantoni. Se la maggioranza dei votanti di un Cantone ha votato sì, anche il voto del Cantone in questione sarà un sì. Maggioranza dei Cantoni significa che è stata raggiunta la maggioranza dei voti dei Cantoni.
Attenzione: per determinare la maggioranza dei Cantoni i voti di ognuno degli ex Semicantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno contano solo la metà.
Nel caso in cui la maggioranza dei votanti e dei Cantoni è favorevole sia all’iniziativa sia al controprogetto, si applica una regola speciale. Determinante in questo caso è la cosiddetta domanda risolutiva, ossia terza domanda posta sulla scheda di voto. Rispondendo a questa terza domanda, i votanti indicano se, nel caso in cui entrambi i progetti vengono accettati, preferiscono l’iniziativa o il controprogetto. Entrerà in vigore il progetto a cui la maggioranza dei votanti e dei Cantoni ha dato la preferenza nella domanda risolutiva.
Chi non risponde alla domanda risolutiva è un po’ come se non votasse lasciando su questa questione la facoltà di decidere agli altri votanti. Il voto dato all’iniziativa e al controprogetto diretto rimane tuttavia valido.
Non è necessario raggiungere un quorum o una partecipazione minima al voto: la votazione risulta valida anche se la partecipazione al voto è esigua.