Riconoscimento di un figlio o di una figlia

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    Riconoscere un figlio o una figlia

    Alla nascita di un figlio, il marito della madre è automaticamente considerato padre del bambino. Se invece non è sposato con la madre, il padre dovrà riconoscere suo figlio ufficialmente.

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    Alla nascita di un figlio, il marito della madre è automaticamente considerato padre del bambino (presunzione di paternità). Se invece la madre non è sposata, il padre dovrà riconoscerlo ufficialmente.

    Il riconoscimento di paternità non è possibile se un altro uomo è già considerato padre del bambino, ossia se la madre è sposata, se un altro uomo ha già effettuato il riconoscimento o se il bambino è stato adottato.

    Attenzione: non siete tenuti a dimostrare di essere il padre biologico per effettuare il riconoscimento. Tuttavia, se riconoscete un figlio o una figlia di cui sapete non essere il padre biologico, siete penalmente perseguibili.

    Chi effettua il riconoscimento di un bambino o di una bambina ha i diritti e doveri nei suoi confronti. In particolare:

    • è considerato ufficialmente padre del bambino o della bambina sin dalla sua nascita

    • può chiedere l’autorità parentale congiunta

    • ha l’obbligo di mantenimento dei figli

    • i figli possono fare valere nei suoi confronti il diritto all’eredità (e vice versa)

    • può scegliere insieme alla madre fra i loro due cognomi quello da dare al loro primo figlio/figlia. Il cognome scelto varrà per tutti gli altri figli in comune.

    Se la madre è straniera il padre è svizzero, i figli riconosciuti ottengono la cittadinanza svizzera del padre.

    La dichiarazione di riconoscimento presso l’ufficio dello stato civile costa 75 franchi.

    L’atto di riconoscimento, da richiedere presso lo stesso ufficio dello stato civile, costa invece 30 franchi (+ ev. spese di spedizione).

    Le autorità straniere non comunicano automaticamente alle autorità svizzere il riconoscimento dei figli avvenute sul loro territorio. È il padre a dover fare riconoscere in Svizzera il riconoscimento effettuato all’estero. Fanno eccezione Germania, Austria e Italia, con cui la Svizzera ha concluso degli accordi in merito.

    Rivolgetevi direttamente alla rappresentanza svizzera del Paese in cui vivete con l’atto di riconoscimento originale che vi è stato rilasciato dallo Stato estero. La rappresentanza svizzera vi informerà sulla procedura e sugli eventuali ulteriori documenti necessari.

    Se avete domande sul riconoscimento, rivolgetevi all’ufficio dello stato civile presso cui desiderate effettuarlo.

    Ulteriori informazioni:

    • Promemoria sul riconoscimento di un figlio o di una figlia

    • Domande e risposte sul riconoscimento di un figlio e sull’autorità parentale congiunta

    Un servizio della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni

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