Se lavorate e siete salariato o indipendente avete diritto a un congedo di adozione di due settimane alle seguenti condizioni:
siete stati assicurati all'AVS durante i 9 mesi precedenti l'accoglimento del bambino
durante questo periodo avete esercitato un'attività lucrativa durante almeno 5 mesi
il bambino ha meno di 4 anni
Se al momento dell'accoglimento del bambino siete disoccupati o incapaci al lavoro, non avete diritto all'indennità di adozione.
Inoltre, non avete diritto al congedo di adozione se adottate il figlio del vostro coniuge o del vostro partner.
Il congedo è preso dev'essere preso entro un anno dall'accoglimento del bambino. Potete prenderlo in blocco oppure sotto forma di singoli giorni o settimane. Potete scegliere quale dei due genitori beneficerà del congedo di due settimane. Potete anche decidere di ripartirlo fra di voi ma non potete prendere i giorni di congedo simultaneamente.
L'indennità di adozione corrisponde all'80% del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità, ma al massimo a 220 franchi al giorno. L'indennità non è versata automaticamente. Dovete richiederla espressamente alla cassa federale di compensazione.
In quanto genitori adottivi non avete un diritto legale di prolungare il vostro congedo. Per farlo, dovete mettervi d’accordo con il vostro datore di lavoro.
Attenzione:
prima di richiedere un congedo non pagato, informatevi sulla vostra copertura assicurativa.
Sul sito Internet dell'AVS/AI trovate un opuscolo informativo sulle indennità per i genitori adottivi, così come una serie di domande e risposte sul tema.