Compilare la scheda di voto o elettorale per conto di qualcun altro è vietato e punito con una multa. Anche raccogliere, riempire o modificare sistematicamente le schede per un'elezione o una votazione, o distribuire tali schede modificate è contrario alla legge. Questi atti perseguibili penalmente sono chiamati «incetta di voti».
Alcuni Cantoni prevedono un’unica eccezione: se la persona che ha il diritto di voto è incapace di scrivere in modo permanente può farsi compilare la scheda di voto da qualcun altro. Le modalità e le relative condizioni variano da un Cantone all’altro.
Agevolazioni di voto per le persone anziane, disabili o malate
Oltre all’incetta di voti vi sono reati puniti con una pena detentiva dai due ai tre anni oppure con una pena pecuniaria. Queste pene servono a garantire che i risultati delle votazioni e delle elezioni rispecchino effettivamente la volontà del Popolo.
Alle elezioni e alle votazioni può partecipare solo chi è iscritto nei registri elettorali dei Comuni. Questi dati non possono essere falsificati, eliminati o distrutti.
In casi eccezionali può accadere che dopo un trasloco qualcuno riceva il materiale di voto sia al vecchio domicilio sia al nuovo. Anche in questo caso però non è consentito votare due volte. La persona in questione deve invece rinviare il materiale di voto ricevuto in doppio al vecchio Comune di domicilio.
Le persone che hanno il diritto di voto devono poter decidere liberamente come votare e chi eleggere, e anche se partecipare a una votazione. Il Codice penale vieta in particolare d’influenzare tramite:
la violenza;
la minaccia di grave danno;
la corruzione, attiva e passiva. Non soltanto è vietato corrompere gli aventi diritto di voto ma anche gli aventi diritto di voto non possono farsi corrompere. Questo sarebbe per esempio il caso di qualcuno che accetta un regalo o del denaro per votare per una determinata persona o per firmare un’iniziativa o un referendum.
Infine è fondamentale che i risultati delle votazioni o delle elezioni non siano falsificati, ossia che i voti siano correttamente registrati e contati. È vietato in particolare:
aggiungere schede di voto;
omettere schede di voto;
cambiare schede di voto;
contare in modo inesatto le schede di voto;
registrare in modo errato nel processo verbale il risultato dell’elezione o della votazione.
È vietato anche tentare di scoprire «con manovre illecite» chi o come una persona ha votato, dunque violare il segreto del voto.
Se vengono riscontrate irregolarità durante le elezioni o le votazioni, le autorità o i privati cittadini possono sporgere denuncia. Ogni posto di polizia riceve le denunce oralmente o per scritto. Potete anche informare il pubblico ministero.
Denunciare qualcuno alla polizia – sporgere denuncia
Negli ultimi anni un team dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha sempre seguito le elezioni federali in veste di osservatore.
Rapporto finale del gruppo di esperti elettorali dell'OSCE 2015 con accento sul voto elettronico