Domanda di ricongiungimento familiare in Svizzera

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    Ricongiungimento familiare

    Ricongiungimento familiare

    Succede che una persona viva in Svizzera mentre la sua famiglia risiede all’estero. Di seguito sono illustrate le condizioni da soddisfare affinché i figli o i genitori possano raggiungerla in Svizzera.

    Buono a sapersi

    I rifugiati riconosciuti possono beneficiare del ricongiungimento familiare. Questo non è possibile per i richiedenti l’asilo.

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    I residenti in Svizzera che desiderano farsi raggiungere dalla propria famiglia straniera che vive all’estero possono presentare una domanda di ricongiungimento familiare.

    A seconda del permesso di soggiorno, il ricongiungimento è un diritto o una possibilità lasciata alla discrezione delle autorità. A differenza del permesso C, il permesso B non dà necessariamente diritto al ricongiungimento familiare, anche se le autorità possono concederlo. I richiedenti l’asilo non possono beneficiarne.

    Non è possibile farsi raggiungere in Svizzera da qualsiasi membro della propria famiglia. Le disposizioni sul ricongiungimento variano a seconda del Paese di provenienza.

    Per i cittadini svizzeri

    È possibile farsi raggiungere in Svizzera

    • dal(la) coniuge o dal(la) partner di un’unione domestica registrata;

    • dai figli e abbiatici fino ai 18 anni di età (e fino ai 21 anni o a carico se provengono da un Paese dell’UE/AELS);

    • dai genitori e nonni a carico se provengono da un Paese dell’UE/AELS (salvo se l’avente diritto è in formazione).

    Per i cittadini dell’UE/AELS

    È possibile farsi raggiungere in Svizzera

    • dal(la) coniuge o dal(la) partner di un’unione domestica registrata;

    • dai figli e abbiatici fino ai 21 anni di età o a carico;

    • dai genitori e nonni a carico (salvo se l’avente diritto è in formazione

    Per i cittadini di Stati terzi

    È possibile farsi raggiungere in Svizzera

    • dal(la) coniuge o dal(la) partner di un’unione domestica registrata;

    • dai figli e abbiatici fino ai 18 anni di età.

    • dai vostri figli minorenni

    Il matrimonio o un’unione domestica registrata riconosciuta dalla Svizzera costituiscono il prerequisito per il ricongiungimento familiare in Svizzera. Non vi è diritto al ricongiungimento familiare con un partner straniero se non vi è matrimonio o un’unione domestica registrata, nemmeno se il richiedente residente in Svizzera ha la cittadinanza svizzera.

    Per evitare un rifiuto della domanda di ricongiungimento familiare è necessario disporre di un’abitazione sufficientemente grande (secondo gli standard svizzeri) perché in linea di principio la famiglia deve vivere insieme dopo il ricongiungimento.

    I lavoratori indipendenti o le persone senza attività lucrativa devono inoltre dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti per mantenere i famigliari in questione.

    All’entrata in Svizzera i famigliari devono presentare i seguenti documenti:

    • una carta d’identità o un passaporto valido;

    • un visto, se necessario;

    • un documento dello Stato d’origine che dimostri il legame di parentela con il residente in Svizzera;

    • per le persone a carico un documento emanato dallo Stato d’origine o di provenienza che attesti che sono a carico del cittadino residente in Svizzera o che vivevano con lui;

    • per il coniuge: l’attestato d’iscrizione a un corso di lingua nel caso non sia in grado di farsi capire nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (almeno il livello A1 all’orale).

    Di regola sono concessi 5 anni per presentare una domanda di ricongiungimento familiare. Tuttavia, se il ricongiungimento familiare riguarda bambini di età superiore ai 12 anni, il tempo è limitato a un anno; la scadenza più breve mira garantire una migliore integrazione in Svizzera dei ragazzi più grandi.

    Nel caso di ammissione provvisoria in Svizzera (permesso F), è necessario attendere almeno tre anni prima di presentare la domanda di ricongiungimento familiare.

    Occorre rivolgersi alle autorità cantonali della migrazione.

    Se la domanda di ricongiungimento familiare viene accettata, i familiari autorizzati ricevono un permesso di soggiorno (il tipo di permesso dipende generalmente dallo status di chi ha presentato la domanda).

    Ad eccezione dei genitori o dei nonni, i famigliari hanno il diritto di lavorare in Svizzera.

    Solo i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) devono richiedere un permesso di lavoro all’autorità cantonale competente.

    I bambini che raggiungono la Svizzera per un ricongiungimento familiare frequentano gratuitamente la scuola dell’obbligo almeno fino all’età di 16 anni. Il sistema scolastico varia da Cantone a Cantone. La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione fornisce una panoramica del sistema educativo svizzero.

    L’assicurazione malattie in Svizzera è obbligatoria e privata. Occorre stipulare un’assicurazione malattie per ogni membro della famiglia.

    Sono disponibili ulteriori informazioni utili al link sul trasloco in Svizzera.

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