Il Parlamento svizzero si compone di due Camere: il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale.
In Consiglio degli Stati, ogni Cantone ha due rappresentanti. Fanno eccezione i Cantoni Appenzello Interno, Appenzello esterno, Basilea Campagna, Basilea Città, Obvaldo e Nidvaldo. Questi sei Cantoni hanno un solo rappresentante ciascuno.
In Consiglio nazionale, invece, il numero di rappresentanti dipende dalla popolazione residente del Cantone: più un Cantone è popolato, più il suo numero di rappresentanti sarà elevato.
Trovate informazioni dettagliate sulla ripartizione dei seggi alle due camere.
Per i lavori preparatori i parlamentari ricevono una retribuzione annua e diversi rimborsi spese, oltre a dei contributi per la previdenza sociale.
I dettagli sulla retribuzione dei parlamentari sono disponibili sul sito del Parlamento svizzero.
I membri del Parlamento sono eletti per quattro anni. In linea di massima, possono ricandidarsi quante volte lo desiderano. Tuttavia, i Cantoni possono limitare il numero di ricandidature nel Consiglio degli Stati, ma anche i partiti politici possono limitare il numero di ricandidature in Parlamento dei loro rappresentanti. I Consiglieri agli Stati del Canton Giura, possono in effetti essere rieletti solo due volte di seguito.
Per saperne di più: Storia delle elezioni federali
Alle pagine Come candidarsi al Consiglio nazionale e Come candidarsi al Consiglio degli Stati potete trovare utili informazioni e contatti.
Se rispettate le condizioni di eleggibilità per il Consiglio nazionale e per il Consiglio degli Stati, è possibile candidarsi per entrambe le cariche. Tuttavia, la Costituzione federale ritiene incompatibili le funzioni di membro del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. In caso di elezione a entrambe le camere, occorrerà scegliere quale delle due cariche assumere.
Sì, a condizione che una delle due nazionalità sia quella svizzera e che riempiate le condizioni per essere eletto.
Attenzione: se siete Svizzero ma residente all’estero non in tutti i Cantoni potete candidarvi al Consiglio degli Stati
Per saperne di più potete consultare le pagine seguenti:
No. Per conoscere tutte le condizioni da rispettare per beneficiare del diritto di voto e di elezione in Svizzera potete consultare la pagina specifica di ch.ch.
L'età minima è di 18 anni compiuti al più tardi il giorno dell’elezione (22 ottobre 2023 in questo caso). Per contro, la Costituzione federale non prevede un'età massima per l'elezione al Consiglio nazionale.
No, è possibile farsi eleggere in Consiglio nazionale anche senza essere stato attivo politicamente prima. Per saperne di più:
No. Ciò è escluso. Per le medesime elezioni al Consiglio nazionale nessuno può candidarsi su più di una lista.
In generale potete eleggere unicamente le persone che sono ufficialmente candidate al Consiglio nazionale nel vostro Cantone. Tuttavia, nei Cantoni di Uri, Glarona, Appenzello esterno e Appenzello interno, non vi è nessuna procedura per il deposito delle candidature al Consiglio nazionale. In questi Cantoni non è infatti necessario candidarsi: gli elettori possono votare per qualsiasi persona eleggibile al livello federale.
No. Potete votare soltanto per i candidati che si presentano nel Cantone in cui avete il diritto di voto.
Tuttavia, nei Cantoni di Uri, Glarona, Appenzello esterno e Appenzello interno, non vi è nessuna procedura per il deposito delle candidature al Consiglio nazionale. In questi Cantoni, gli elettori possono votare per qualsiasi persona eleggibile al livello federale.
Informazioni dettagliate sulla rappresentanza femminile in Consiglio degli Stati e in Consiglio nazionale sono disponibili sul sito dell’Ufficio federale della statistica.
In Svizzera, le donne hanno il diritto di voto e di elezione a livello federale dal 1971. Per saperne di più, leggete la storia del diritto di voto delle donne a livello federale, cantonale e comunale.
In Svizzera, creare un partito politico è piuttosto semplice.
Per saperne di più: Come aderire a un partito politico esistente o fondarne uno nuovo.
Nella guida elettorale sono presentati unicamente i partiti politici presenti in Consiglio nazionale durante la legislatura in corso (2019-2023).
Le Svizzere e gli Svizzeri all’estero possono candidarsi al Consiglio nazionale se riempiono i requisiti di base. L’elezione al Consiglio degli Stati è invece un’elezione cantonale: spetta ai Cantoni definire le regole, dunque anche le condizioni di eleggibilità, che variano da Cantone a Cantone.