FAQ sulle elezioni federali svizzere

Cercare

Salta al contenuto
Accesso al contenuto principale Accesso alla navigazione Accesso alla selezione della lingua Accesso alla selezione della lingua

Elezioni 2023

Elezioni federali del 22 ottobre 2023

Elezioni 2023

it
Aprire cambio di lingua
Loading...
    Elezioni federali del 22 ottobre 2023
    • Tutti i temi
    • Domande e risposte
    Tutti i temi
    Domande e risposte

    Domande e risposte sulle elezioni

    Le risposte alle domande più frequenti sulle elezioni del Parlamento svizzero.    

    Tutti i temi

    Secondo le stime dell’Ufficio federale di statistica di fine 2022, circa 365’000 persone potranno partecipare per la prima volta alle elezioni del Consiglio nazionale del 2023. Nel 2019 furono 400 000.

    Se siete maggiorenni, potete partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale dal momento in cui avete ottenuto la nazionalità svizzera. Se non avete ricevuto il materiale di voto, rivolgetevi direttamente al vostro Comune di domicilio.

    Potete votare sia per entrambe le Camere sia per una sola camera del Parlamento (Consiglio nazionale/ Consiglio degli Stati).

    No. Il voto non è valido se scrivete soltanto il numero del candidato: il nome del candidato deve sempre figurare e deve essere scritto per intero. Non sono valide neppure le virgolette o le parole come idem. Queste regole valgono per qualsiasi scheda si scelga, prestampata oppure no. I numeri dei candidati costituiscono soltanto aiuti amministrativi per identificare più facilmente i cognomi identici o simili.

    Sì, ogni voto ottenuto da un candidato è nel contempo un voto per la sua lista.

    In generale potete eleggere unicamente le persone che sono ufficialmente candidate al Consiglio nazionale nel vostro Cantone. Tuttavia, nei Cantoni di Uri, Glarona, Appenzello esterno e Appenzello interno, non vi è nessuna procedura per il deposito delle candidature al Consiglio nazionale. In questi Cantoni non è infatti necessario candidarsi: gli elettori possono votare per qualsiasi persona eleggibile al livello federale.

    No. Potete votare soltanto per i candidati che si presentano nel Cantone in cui avete il diritto di voto.

    Tuttavia, nei Cantoni di Uri, Glarona, Appenzello esterno e Appenzello interno, non vi è nessuna procedura per il deposito delle candidature al Consiglio nazionale. In questi Cantoni, gli elettori possono votare per qualsiasi persona eleggibile al livello federale.

    Il Parlamento svizzero si compone di due Camere: il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale.

    In Consiglio degli Stati, ogni Cantone ha due rappresentanti. Fanno eccezione i Cantoni Appenzello Interno, Appenzello esterno, Basilea Campagna, Basilea Città, Obvaldo e Nidvaldo. Questi sei Cantoni hanno un solo rappresentante ciascuno.

    In Consiglio nazionale, invece, il numero di rappresentanti dipende dalla popolazione residente del Cantone: più un Cantone è popolato, più il suo numero di rappresentanti sarà elevato.

    Trovate informazioni dettagliate sulla ripartizione dei seggi alle due camere.

    Per i lavori preparatori i parlamentari ricevono una retribuzione annua e diversi rimborsi spese, oltre a dei contributi per la previdenza sociale.

    I dettagli sulla retribuzione dei parlamentari sono disponibili sul sito del Parlamento svizzero.

    I membri del Parlamento sono eletti per quattro anni. In linea di massima, possono ricandidarsi quante volte lo desiderano. Tuttavia, i Cantoni  possono limitare il numero di ricandidature nel Consiglio degli Stati, ma anche i partiti politici possono limitare il numero di ricandidature in Parlamento dei loro rappresentanti. I Consiglieri agli Stati del Canton Giura, possono in effetti essere rieletti solo due volte di seguito.

    Per saperne di più: Storia delle elezioni federali

    Sì. I membri del Consiglio nazionale sono eletti per quattro anni. Rappresentano l’intero Popolo svizzero e non soltanto un determinato Cantone.

    Alle pagine Come candidarsi al Consiglio nazionale e Come candidarsi al Consiglio degli Stati potete trovare utili informazioni e contatti.

    Se rispettate le condizioni di eleggibilità per il Consiglio nazionale e per il Consiglio degli Stati, è possibile candidarsi per entrambe le cariche. Tuttavia, la Costituzione federale ritiene incompatibili le funzioni di membro del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. In caso di elezione a entrambe le camere, occorrerà scegliere quale delle due cariche assumere.

    Sì, a condizione che una delle due nazionalità sia quella svizzera e che riempiate le condizioni per essere eletto.

    Attenzione: se siete Svizzero ma residente all’estero non in tutti i Cantoni potete candidarvi al Consiglio degli Stati

    Per saperne di più potete consultare le pagine seguenti:

    • Candidarsi al Consiglio nazionale

    • Candidarsi al Consiglio degli Stati

    • Chi ha il diritto di votare e eleggere?

    No. Per conoscere tutte le condizioni da rispettare per beneficiare del diritto di voto e di elezione in Svizzera potete consultare la pagina specifica di ch.ch.

    L'età minima è di 18 anni compiuti al più tardi il giorno dell’elezione (22 ottobre 2023 in questo caso). Per contro, la Costituzione federale non prevede un'età massima per l'elezione al Consiglio nazionale.

    No, è possibile farsi eleggere in Consiglio nazionale anche senza essere stato attivo politicamente prima. Per saperne di più:

    • Candidarsi per il Consiglio nazionale

    • Chi ha il diritto di votare e di eleggere?

    No. Ciò è escluso. Per le medesime elezioni al Consiglio nazionale nessuno può candidarsi su più di una lista.

    Informazioni dettagliate sulla rappresentanza femminile in Consiglio degli Stati e in Consiglio nazionale sono disponibili sul sito dell’Ufficio federale della statistica.

    In Svizzera, le donne hanno il diritto di voto e di elezione a livello federale dal 1971. Per saperne di più, leggete la storia del diritto di voto delle donne a livello federale, cantonale e comunale.

    In Svizzera, creare un partito politico è piuttosto semplice.

    Per saperne di più: Come aderire a un partito politico esistente o fondarne uno nuovo.

    Nella guida elettorale sono presentati unicamente i partiti politici presenti in Consiglio nazionale durante la legislatura in corso (2019-2023).

    Le Svizzere e gli Svizzeri all’estero possono candidarsi al Consiglio nazionale se riempiono i requisiti di base. L’elezione al Consiglio degli Stati è invece un’elezione cantonale: spetta ai Cantoni definire le regole, dunque anche le condizioni di eleggibilità, che variano da Cantone a Cantone.

    Per poter partecipare all’elezione dei membri del Consiglio nazionale dovete iscrivervi presso una rappresentanza svizzera quali Svizzeri all’estero. Dovete inoltre essere iscritti nel catalogo elettorale del vostro ultimo Comune di domicilio in Svizzera o, se non avete mai vissuto in Svizzera, nel catalogo elettorale del vostro Comune d’origine.

    Dovrete inoltre trascorrere un tempo abbastanza lungo nello stesso luogo in modo tale che il vostro Comune di voto possa spedirvi la necessaria documentazione.

    Attenzione: non in tutti i Cantoni gli Svizzeri all’estero possono partecipare alle elezioni del Consiglio degli Stati. Per sapere se avete o meno il diritto di voto, consultate la pagina specifica.

    Per partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale, gli Svizzeri all’estero devono essere iscritti presso una rappresentanza svizzera. Devono inoltre iscriversi nel catalogo elettorale del loro ultimo Comune di domicilio o, se non hanno mai vissuto in Svizzera, del Comune d’origine.

    Attenzione: Non in tutti i Cantoni gli Svizzeri all’estero possono partecipare alle elezioni del Consiglio degli Stati. Per sapere se avete o meno il diritto di voto, consultate la pagina specifica.

    Un servizio della Cancelleria federale, dei Servizi del Parlamento, dell’Ufficio federale di statistica e dei Cantoni

    Su ch.ch Contatto Menzioni legali
    YouTube link Twitter link
    VoteInfo
    Tutti i temi
    Un servizio della Cancelleria federale, dei Servizi del Parlamento, dell’Ufficio federale di statistica e dei Cantoni
    Su ch.ch Contatto Menzioni legali
    YouTube link Twitter link
    VoteInfo
    YouTube link Twitter link