Chi può e come candidarsi al Consiglio nazionale

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    Consiglio nazionale: chi può candidarsi e come

    Consiglio nazionale: chi può candidarsi e come

    Per candidarvi dovete rispettare determinate condizioni e seguire una precisa procedura che varia leggermente da Cantone a Cantone. Queste regole valgono anche per gli Svizzeri all’estero.

    Attualità

    La nuova legge sulla trasparenza chiede ai gruppi candidati, ai partiti e ai loro membri di essere più trasparenti sulle entrate e i finanziamenti di campagna. Se intendete candidarvi dovrete dunque tenere conto di queste nuove regole.

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    Se avete il diritto di voto in Svizzera allora avete anche il diritto di presentarvi come candidato al Consiglio nazionale.

    In pratica potete candidarvi se:

    • avete la nazionalità svizzera

    • avete almeno 18 anni compiuti entro il giorno dell’elezione (il 22 ottobre 2023)

    Alcune persone sono escluse dal diritto di voto a causa di una disabilità. La legge federale sui diritti politici precisa le condizioni di questa esclusione.

    Per evitare conflitti d’interesse, la Costituzione federale e la legge, in alcuni casi, vietano ai candidati eletti di occupare due cariche o funzioni contemporaneamente. In questi casi, chi viene eletto deve rinunciare a una delle due cariche risp. funzioni.

    Ad esempio, non possono fare parte del Parlamento:

    • i membri del Consiglio federale

    • le persone elette dall’Assemblea federale (ad esempio il cancelliere della Confederazione o i giudici del Tribunale federale)

    • i membri della direzione dell’esercito il personale dell’Amministrazione federale

    • il personale dei Servizi del Parlamento

    • il personale dei tribunali della Confederazione

    • il personale del Ministero pubblico della Confederazione

    Sul sito del Parlamento trovate la lista completa di tutte le incompatibilità.

    Per poter depositare la vostra candidatura dovete seguire una procedura che varia leggermente a seconda del Cantone.

    Candidarsi in Ticino, nei Grigioni e nella maggior parte dei Cantoni

    Nei Cantoni di ZH, BE, LU, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU dovete seguire la procedura seguente:

    1/3

    Proposta di candidatura

    • Un candidato o un insieme di candidati costituiscono una proposta di candidatura.

    • Ogni proposta di candidatura deve avere una denominazione che la distingue dalle altre.

    • Potete presentare una candidatura in un solo Cantone su un’unica proposta.

    • Il vostro nome può comparire al massimo due volte sulla stessa proposta di candidatura.

    • Indicate il vostro nome e cognome ufficiali, nome e cognome con i quali siete politicamente o comunemente conosciute, sesso, data di nascita, professione, indirizzo (incluso il numero postale di avviamento), luoghi di origine (incluso il Cantone di appartenenza).

    • Dichiarate per iscritto che accettate di essere candidata/o. Se non lo fate, il vostro nome verrà stralciato.

    • La proposta di candidatura non può contenere un numero di nomi superiore al numero di deputati da eleggere nel Cantone. Se una proposta contiene un numero eccessivo di candidati, gli ultimi sono stralciati.

    2/3

    Firmatari necessari e seggi

    Una volta pronta la proposta di candidatura, aggiungete la firma manoscritta di un numero minimo di sostenitori. I sostenitori sono elettrici ed elettori.

    Il numero di sostenitori deve essere almeno di:

    • 100 firme nei Cantoni che dispongono di 2-10 seggi (LU, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, GR, TG, TI, VS, NE, JU)

    • 200 firme nei Cantoni che dispongono di 11-20 seggi (SG, AG, VD, GE)

    • 400 firme nei Cantoni che dispongono di più di 20 seggi (ZH, BE)

    Un elettore non può né firmare più di una proposta, né ritirare la sua firma dopo il deposito presso il Cantone della proposta di candidatura.

    Eccezioni

    Per le proposte di candidatura dei partiti che rispettano le condizioni seguenti non si deve raccogliere un numero minimo di firme dei sostenitori:

    • se il partito era regolarmente registrato nel registro dei partiti tenuto dalla Cancelleria federale alla fine dell'anno precedente l'elezione;

    • se nella legislatura che sta per concludersi il partito è rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso Cantone o se in occasione della precedente elezione del Consiglio nazionale ha ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi in questo Cantone.

    In questi casi il partito deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito al livello cantonale.

    3/3

    Dalla proposta di candidatura alla lista

    Giunti a questo punto dovete depositare la vostra proposta di candidatura presso il vostro Cantone.

    1. AG
    2. AI
    3. AR
    4. BE
    5. BL
    6. BS
    7. FR
    8. GE
    9. GL
    10. GR
    11. JU
    12. LU
    13. NE
    14. NW
    15. OW
    16. SG
    17. SH
    18. SO
    19. SZ
    20. TG
    21. TI
    22. UR
    23. VD
    24. VS
    25. ZG
    26. ZH

    Attenzione: rispettate le scadenze stabilite dal vostro Cantone per la presentazione delle proposte di candidatura.

    Le proposte di candidatura definitivamente convalidate dal Cantone prendono il nome di liste e vengono numerate.

    A questo punto il Cantone trasmette le liste delle candidature alla Cancelleria federale.

    Ora siete ufficialmente candidato.

    Per ulteriori informazioni e dettagli a proposito delle modalità di candidatura, rivolgetevi al vostro Cantone.

    1. AG
    2. AI
    3. AR
    4. BE
    5. BL
    6. BS
    7. FR
    8. GE
    9. GL
    10. GR
    11. JU
    12. LU
    13. NE
    14. NW
    15. OW
    16. SG
    17. SH
    18. SO
    19. SZ
    20. TG
    21. TI
    22. UR
    23. VD
    24. VS
    25. ZG
    26. ZH

    Obvaldo

    • Un candidato costituisce una «proposta di candidatura».

    • Ogni proposta di candidatura deve essere sostenuta da almeno 5 persone con il diritto di voto e domiciliate nel Cantone.

    • Ogni candidato deve confermare per iscritto che intende partecipare all’elezione. Senza questa conferma, il vostro nome viene stralciato.

    • Dovete presentare la vostra proposta di candidatura al più tardi 48 giorni prima del voto (in questo caso il 4 settembre 2023), alle ore 12, presso la Cancelleria dello Stato.

    • Se viene depositata soltanto una candidatura, il Consiglio di Stato dichiara eletta la persona candidata (elezione tacita).

    • Per ulteriori informazioni e dettagli a proposito delle modalità di candidatura, rivolgetevi al vostro Cantone.

    Nidvaldo

    • Un candidato costituisce una «proposta di candidatura.»

    • Ogni proposta di candidatura deve essere sostenuta da almeno 5 persone con il diritto di voto e domiciliate nel Cantone.

    • Dovete presentare la vostra proposta di candidatura al più tardi 48 giorni prima del voto in questo caso il 4 settembre 2023), alle ore 12, presso l’ufficio cantonale di voto.

    • Se viene depositata soltanto una candidatura entro la scadenza indicata, il Consiglio di Stato dichiara eletta la persona candidata (elezione tacita)

    • Per ulteriori informazioni e dettagli a proposito delle modalità di candidatura, rivolgetevi al vostro Cantone.

    In questi Cantoni non dovete seguire nessuna procedura per essere candidati. Tutti i cittadini con diritto di voto in Svizzera sono potenziali candidati e gli elettori potranno votare chiunque disponga del diritto di voto.

    Nel Canton Glarona (dal 1° maggio 2023,) esiste una procedura di annuncio volontario delle candidature.

    Ogni cittadino con diritto di voto può annunciare alla Cancelleria dello Stato la propria candidatura entro il 4 settembre 2023 alle ore 12h.

    L’annuncio deve:

    • Essere fatto per iscritto

    • Essere firmato

    • Indicare: nomi e cognomi ufficiali, nomi e cognomi con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta, sesso, data di nascita, indirizzo, incluso il numero postale di avviamento, luoghi d’origine, incluso il Cantone di appartenenza, appartenenza partitica

    • Indicare la carica per cui ci si candida

    • Indicare se si occupava già precedentemente questa carica (candidato uscente)

    • Essere fatto entro il 4 settembre 2023 alle ore 12h.

    I candidati annunciati per tempo verranno pubblicati sul sito del Cantone e sul Foglio ufficiale cantonale.

    Nota bene: Siccome l’annuncio della propria candidatura è volontario, gli elettori potranno votare sia i candidati che si sono annunciati volontariamente, sia ogni altro cittadino che dispone del diritto di voto in Svizzera.

    • La Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali concernente le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023 illustra nel dettaglio le regole e le condizioni da rispettare per candidarsi al Consiglio nazionale

    • Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all’autorità competente del vostro Cantone

      1. AG
      2. AI
      3. AR
      4. BE
      5. BL
      6. BS
      7. FR
      8. GE
      9. GL
      10. GR
      11. JU
      12. LU
      13. NE
      14. NW
      15. OW
      16. SG
      17. SH
      18. SO
      19. SZ
      20. TG
      21. TI
      22. UR
      23. VD
      24. VS
      25. ZG
      26. ZH
    • Se intendete candidarvi, potete anche rivolgervi al partito di vostra scelta per ottenere informazioni sulla procedura da seguire.

    Un servizio della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni

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