La Costituzione federale si situa al livello più alto dell’ordine giuridico svizzero.
Per modificare la Costituzione i cittadini possono lanciare un’iniziativa. Affinché l’iniziativa riesca, i suoi promotori devono raccogliere almeno 100 000 firme di aventi diritto di voto che la sostengono.
Con un’iniziativa si può proporre l’introduzione di nuovi articoli costituzionali o la modifica di articoli esistenti.
A livello federale non esiste l’iniziativa legislativa
L’iniziativa popolare federale riguarda esclusivamente la Costituzione federale. A livello federale, diversamente da quanto previsto in alcuni Cantoni, non esiste l’iniziativa legislativa tesa a modificare o introdurre una legge.
Uno strumento della democrazia diretta
In altri sistemi democratici il Popolo esercita un controllo indiretto sulla Costituzione, ad esempio eleggendo i membri del Parlamento che a loro volta possono modificare la Costituzione. In Svizzera qualsiasi modifica costituzionale è sottoposta al voto di Popolo e Cantoni. Con un’iniziativa che raccoglie almeno 100 000 adesioni è addirittura possibile proporre una modifica della Costituzione. L’iniziativa popolare è quindi uno strumento politico importante della democrazia diretta.
Affinché un’iniziativa riesca, i suoi promotori devono raccogliere, entro 18 mesi, 100 000 firme di cittadini aventi diritto di voto. Se l’iniziativa riesce, è sottoposta al voto del Popolo, a meno che il comitato d’iniziativa non la ritiri. Se la maggioranza del Popolo e dei Cantoni si esprime a favore dell’iniziativa, la Costituzione viene modificata.
Lo schema che segue illustra le diverse tappe dell’iniziativa federale, dall’idea all’attuazione.
Come si lancia un’iniziativa popolare?
Ecco spiegato in 8 punti come si lancia un’iniziativa popolare e che cosa occorre considerare.
Chi può lanciare un’iniziativa popolare?
Prima di tutto occorre formare un comitato d’iniziativa. Questo può essere composto da un minimo di 7 a un massimo di 27 persone che hanno diritto di voto in Svizzera. Anche gli svizzeri all’estero possono partecipare a un comitato d’iniziativa.
Presentare l’iniziativa
Occorre poi informare la Cancelleria federale dell’iniziativa prevista. La Cancelleria fornisce tutte le informazioni necessarie sulla procedura e dà il suo appoggio per le questioni formali e giuridiche.
Cancelleria federale
Sezione dei diritti politici
Palazzo federale Ovest
3003 Berna
Tel. +41 58 462 48 02
spr@bk.admin.ch
Redigere il testo dell’iniziativa
Il testo dell’iniziativa popolare presentato alla Cancelleria federale può essere formulato come proposta generica oppure come progetto elaborato di testo della Costituzione. La Cancelleria si occupa poi di tradurre il testo.
Attenzione: il testo dell’iniziativa non può violare le norme imperative del diritto internazionale, ad esempio il divieto di tortura o di schiavitù. L’iniziativa deve inoltre rispettare il principio dell’«unità della materia»; non può quindi toccare più ambiti tra cui non esiste un nesso materiale.
Se queste condizioni non sono soddisfatte, il Parlamento può dichiarare nulla l’iniziativa.
Preparare le liste delle firme
Si tratta ora di preparare le liste delle firme, che devono contenere il titolo, il testo dell’iniziativa e il nome e l’indirizzo di tutti i membri del comitato d’iniziativa. Va indicata anche la data di inizio del termine di raccolta delle firme.
La Cancelleria federale verifica la validità delle liste delle firme.
Raccogliere le firme
La raccolta delle firme può iniziare non appena il testo dell’iniziativa è pubblicato nel Foglio federale. I promotori hanno 18 mesi di tempo per raccogliere le 100 000 firme necessarie, farle attestare e depositarle presso la Cancelleria federale.
Per essere sicuri che un’iniziativa riesca è consigliabile raccogliere più delle 100 000 firme necessarie. In genere, infatti, una parte delle firme non è valida.
Possono firmare tutte le persone con diritto di voto in Svizzera. Questo vale anche per gli svizzeri all’estero.
Nel compilare le liste delle firme è importante che:
il nome, il cognome e la firma siano manoscritti. Vanno indicati anche la data di nascita e l’indirizzo;
siano indicati il Cantone e il Comune di voto. Poiché le liste sono controllate a livello comunale, è importante che ogni lista riporti solo le firme di persone con diritto di voto nello stesso Comune.
Presentare le liste delle firme per l’attestazione
Prima di depositare le firme presso la Cancelleria federale, le liste devono essere controllate nei Comuni. Si parla di «attestazione» delle firme.
I Comuni verificano se i firmatari figurano nel catalogo elettorale e si accertano che nessuno abbia firmato più di una volta.
Per l’attestazione di tutte le firme ci vuole del tempo. È quindi consigliabile trasmettere le firme ai Comuni man mano che si raccolgono.
Depositare l’iniziativa
Dopo l’attestazione, le firme vanno depositate presso la Cancelleria federale entro 18 mesi dall’inizio del termine di raccolta delle firme. Le informazioni più importanti sul deposito delle liste delle firme sono ricapitolate in una nota.
Anche la Cancelleria verifica le firme in occasione dello spoglio. Se le firme valide depositate sono almeno 100 000, l’iniziativa è riuscita.
Votazione popolare
Tra il deposito delle firme e la votazione popolare possono trascorrere anni, poiché l’iniziativa è dibattuta dal Consiglio federale e dal Parlamento. In alcuni casi viene formulato un testo alternativo a quello dell’iniziativa.
Il Consiglio federale deve comunicare la data della votazione con almeno 4 mesi di anticipo.
Se Popolo e Cantoni accettano l’iniziativa, la Costituzione viene modificata.
Tutte le persone che hanno diritto di voto in Svizzera possono firmare un’iniziativa popolare federale.
Anche gli aventi diritto di voto residenti all’estero possono firmare un’iniziativa. Per farlo devono essere registrati presso la rappresentanza svizzera competente.
È importante tenere conto degli aspetti formali da osservare affinché la firma sia valida.
Se un’iniziativa popolare riesce (ossia se entro 18 mesi vengono raccolte almeno 100 000 firme valide) viene posta in votazione, sempre che il comitato d’iniziativa non la ritiri. Sia il Consiglio federale, sia il Parlamento hanno la possibilità di proporre delle alternative all’iniziativa, ma è il Parlamento ad avere l’ultima parola. Le possibili alternative sono due.
Il controprogetto diretto
In risposta all’iniziativa, il Parlamento propone un altro articolo costituzionale. Se il comitato d’iniziativa decide di ritirare la sua proposta, è posto in votazione solo il controprogetto.
Se l’iniziativa non è ritirata, il controprogetto è posto in votazione insieme all’iniziativa popolare. I votanti hanno la possibilità di indicare con una crocetta se preferiscono il controprogetto o l’iniziativa. Se Popolo e Cantoni accettano sia l’iniziativa sia il controprogetto, si considera l’indicazione della preferenza.
Il controprogetto indiretto
In risposta all’iniziativa, il Parlamento propone una modifica di legge o una nuova legge. Ciò gli consente di considerare determinati aspetti di un’iniziativa senza dover modificare la Costituzione.
Affinché un controprogetto indiretto entri in vigore devono essere soddisfatte due condizioni:
l’iniziativa è stata ritirata dal comitato oppure è stata respinta in votazione popolare;
contro il controprogetto non è stato indetto un referendum oppure il controprogetto è stato accolto in occasione della votazione referendaria.
Poiché il comitato d’iniziativa non sa se il controprogetto entrerà effettivamente in vigore, può ritirare la sua iniziativa condizionatamente. Ciò significa che l’iniziativa sarà comunque posta in votazione qualora il controprogetto non fosse accettato. Altre informazioni sul controprogetto indiretto sono disponibili sul sito del Parlamento.
Il diritto di iniziativa non esiste solo a livello federale. È possibile lanciare un’iniziativa anche a livello comunale o cantonale.
In diversi Cantoni lo strumento dell’iniziativa non permette ai cittadini di chiedere solo la modifica della Costituzione cantonale, ma anche l’introduzione di una nuova legge o la modifica di una legge esistente. La cosiddetta «iniziativa legislativa» non esiste a livello federale.