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    Separazione dei poteri

    La separazione dei poteri

    In Svizzera il potere è nelle mani di tre distinte autorità che gestiscono ciascuna, rispettivamente, i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

    Nota

    La Svizzera ha introdotto la separazione dei poteri con la Costituzione dello Stato federale nel 1848. Questa divisione impedisce la concentrazione di potere presso singoli individui o istituzioni e pone un ostacolo all’abuso di potere. Una persona non può appartenere contemporaneamente a più di una delle tre autorità federali.

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    Il Consiglio federale è il Governo della Svizzera. Dirige gli affari correnti e attua le decisioni legislative del Parlamento. Ognuno dei sette membri del Collegio governativo è a capo di un dipartimento. Con la Cancelleria federale, i sette dipartimenti riuniti costituiscono l’Amministrazione federale.

    Il Governo svizzero

    Il parlamento è composto dal Consiglio nazionale (200 membri, divisi proporzionalmente al numero dei cittadini dei cantoni) e dal Consiglio degli Stati (46 membri, due per Cantone, uno per gli ex semi-Cantoni”). Entrambe le Camere hanno pari importanza. Insieme formano l’Assemblea federale. Il Parlamento emana leggi e sorveglia la gestione del Paese da parte del Consiglio federale e del Tribunale federale. I membri del Parlamento sono eletti a loro volta dal popolo e sono tenuti a rendergli conto.

    Il Parlamento svizzero

    Il Tribunale federale è il tribunale supremo della Svizzera. Esso vigila a un’applicazione uniforme del diritto e tutela i diritti dei cittadini. Quale istanza suprema, decide inoltre in merito alle controversie fra il cittadino e lo Stato oppure fra la Confederazione e i Cantoni.

    I tribunali della Svizzera

    La separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario è applicata non solo a livello federale ma anche a livello cantonale e comunale. L’intento è sempre quello di evitare la concentrazione di potere nelle mani di una sola persona o istituzione e di evitare così ogni abuso.

    • Governo cantonale

    • Parlamento cantonale

    • I tribunali cantonali

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