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La separazione dei poteri

In Svizzera il potere dello Stato è suddiviso tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. La separazione dei poteri è stata introdotta al momento della costituzione dello Stato federale, nel 1848, per impedire che il potere si concentrasse nelle mani di singoli individui o istituzioni.

Nota

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In Svizzera il potere esecutivo, il potere legislativo e il potere giudiziario costituiscono tre poteri distinti. Questa separazione riguarda tutti i livelli statali (Confederazione, Cantone, Comune) e impedisce l’abuso di potere. All’interno di ogni livello statale una persona può infatti rappresentare soltanto uno dei tre poteri.
Il Consiglio federale è il Governo della Svizzera. Dirige gli affari correnti e attua le decisioni legislative del Parlamento. Ognuno dei sette membri del Collegio governativo è a capo di un dipartimento. Con la Cancelleria federale, i sette dipartimenti riuniti costituiscono l’Amministrazione federale.
Il Parlamento svizzero consta di due Camere:
  • il Consiglio nazionale, con 200 membri. Il numero dei seggi attribuiti a ogni Cantone è proporzionale al numero dei suoi abitanti. Ciascun Cantone ha diritto ad almeno un seggio;

  • il Consiglio degli Stati, con 46 membri. Ogni Cantone ha due seggi, gli ex «Semicantoni» uno solo.

Entrambe le Camere hanno pari importanza. Insieme formano l’Assemblea federale. Il Parlamento emana leggi e sorveglia la gestione del Paese da parte del Consiglio federale e del Tribunale federale. I membri del Parlamento sono eletti dal Popolo.
Il Tribunale federale è il tribunale supremo della Svizzera. Garantisce l’applicazione uniforme della legge e tutela i diritti dei cittadini. Quale istanza suprema, decide inoltre in merito alle controversie fra i cittadini e lo Stato oppure fra la Confederazione e i Cantoni.
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  • Parlamento cantonale

  • I tribunali cantonali

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