Le leggi sono elaborate dal Parlamento. La maggior parte di esse entra in vigore senza votazione popolare. Talvolta però anche il Popolo è chiamato a votare una nuova legge oppure una modifica di legge. In tale circostanza si parla di referendum.
La maggior parte delle leggi è sottoposta a referendum facoltativo. Ciò significa che il Popolo è chiamato a votare solamente se qualcuno lancia un referendum contro una nuova legge oppure una modifica di legge.
I referendum facoltativi sono previsti a livello nazionale, cantonale o comunale.
A livello federale ciò significa che il popolo è chiamato a votare se entro 100 giorni dalla pubblicazione della legge un comitato apposito riesce a raccogliere 50 000 firme valide. La legge in questione entra allora in vigore solo se è approvata dalla maggioranza dei votanti.
Il Parlamento svizzero vota anche atti normativi che non costituiscono una legge (ad esempio decisioni concernenti trattati internazionali che la Svizzera conclude con altri Stati). Anche contro alcuni di questi atti normativi può essere lanciato il referendum facoltativo.
La maggior parte delle leggi e degli altri atti normativi decisi dal Parlamento svizzero entrano in vigore senza alcuna votazione popolare. In certi casi però la decisione deve essere approvata anche in una votazione popolare. Diversamente dal referendum facoltativo però, in questi casi non è effettuata una raccolta di firme: il referendum è obbligatorio.
Ciò vale in particolare quando il Parlamento si pronuncia a favore di una modifica della Costituzione. Infatti tale modifica entra in vigore unicamente se è approvata in votazione popolare dalla maggioranza dei votanti e dei Cantoni.
Anche nei Cantoni e nei Comuni sono previsti referendum obbligatori.
Come si può lanciare un referendum?
Chi può lanciare un referendum?
Se siete contrari a una nuova legge o a una modifica di legge votata dal Parlamento potete lanciare un referendum facoltativo. Ciò vale anche per chi abita all’estero.
Potete anche costituire un comitato referendario. Ciò facilita il compito ma non è strettamente necessario.
Tra l’altro: i referendum possono essere lanciati contro una singola legge da più gruppi, anche di orientamento diverso, e le firme raccolte vengono sommate.
Come iniziare?
All’inizio è meglio prendere contatto con la Cancelleria federale svizzera che vi fornirà tutte le informazioni sul procedimento e vi sarà d’aiuto per chiarire le questioni formali e giuridiche.
Cancelleria federale
Sezione dei diritti politici
Palazzo federale Ovest
3003 Berna
tel. +41 58 462 48 02
spr@bk.admin.ch
Per i referendum sul piano cantonale o comunale rivolgetevi ai servizi competenti del vostro Cantone o Comune.
Preparare le liste delle firme
Il prossimo passo consiste nella preparazione delle liste delle firme. Iniziate il più presto possibile, se potete già durante le deliberazioni del Parlamento sulla legge in questione. In tal modo riuscirete a iniziare la raccolta delle firme subito dopo la pubblicazione della legge nel Foglio federale.
La lista delle firme deve riportare la denominazione esatta della legge contestata, la data in cui è stata approvata dal Parlamento e alcune altre indicazioni. Su richiesta, la Cancelleria federale vi mette a disposizione un modello analogo all’esempio riportato all’inizio del presente capitolo.
Raccogliere le firme
La raccolta delle firme può essere avviata solo dopo la pubblicazione della relativa legge nel Foglio federale. A partire dal giorno di pubblicazione avete 100 giorni di tempo per raccogliere le 50 000 firme necessarie e depositarle presso la Cancelleria federale insieme con le attestazioni concernenti il diritto di voto.
Possono firmare tutti coloro che beneficiano del diritto di voto in Svizzera.
I firmatari scrivono di proprio pugno e in modo leggibile nome, cognome, data di nascita e indirizzo e appongono la loro firma sulla lista delle firme. Ogni singolo foglio della lista deve essere firmato unicamente da persone che votano nel medesimo Comune. Il compito di eseguire un primo controllo delle firme spetta infatti ad ogni singolo Comune.
Di regola non tutte le firme risultano valide. È quindi opportuno raccogliere più di 50 000 firme.
Far attestare le firme
Alla scadenza del termina di raccolta dovete disporre anche di tutte le attestazioni relative alle firme rilasciate dai Comuni. Per il relativo controllo i Comuni necessitano di tempo. Le liste delle firme devono quindi essere tramesse man mano ai Comuni già durante il processo di raccolta.
I Comuni verificano se chi ha firmato è iscritto nel catalogo elettorale e se qualcuno ha firmato più volte.
Depositare il referendum
Entro 100 giorni dall’inizio della raccolta dovete depositare presso la Cancelleria federale le firme con le relative attestazioni. Le indicazioni precise sono contenute nella «nota concernente il deposito dei referendum».
La Cancelleria federale effettua un controllo definitivo delle firme raccolte, verificando in particolare se sono adempiti i requisiti di legge.
Dopo tali verifiche, se sono state raccolte almeno 50 000 firme valide il referendum è riuscito.
Votazione popolare
Se il referendum riesce la popolazione è chiamata a votare sulla legge contestata. Il Consiglio federale decide la data della votazione e la comunica con almeno quattro mesi di anticipo.
Il referendum può essere firmato da chi ha il diritto di voto in Svizzera .
Possono firmare anche gli Svizzeri all’estero se hanno il diritto di voto e se sono registrati presso la loro rappresentanza svizzera di riferimento.
La Cancelleria federale tiene un elenco costantemente aggiornato di tutti gli atti normativi contro cui si può lanciare un referendum e indica il termine entro cui devono essere depositate le firme. Se il referendum è già stato lanciato potete firmarlo o contribuire alla raccolta delle firme.
La lista delle firme è normalmente reperibile sulla pagina Internet del comitato referendario. Può essere scaricata (in formato PDF) e stampata. Una volta compilata, la lista deve essere inviata per posta all’indirizzo indicato.
Fra le sue pagine Internet la Cancelleria federale presenta anche un elenco di tutti i referendum facoltativi depositati a partire dal 1874.
È possibile lanciare un referendum, oltre che a livello federale, contro una decisione del Parlamento del Cantone o del Comune in cui si ha diritto di voto. In determinati casi è pure previsto un referendum obbligatorio.
Le pagine Internet del vostro Cantone e del vostro Comune spiegano contro quali atti e a quali condizioni potete lanciare un referendum. Potete chiedere alle competenti autorità cantonali o comunali informazioni specifiche sulle modalità previste.
Potete consultare ulteriori informazioni sui referendum in Svizzera sul sito Internet della Cancelleria federale.
ch.ch vi presenta la regolamentazione del diritto di voto della popolazione svizzera.
ch.ch vi presenta anche la regolamentazione del diritto di voto degli Svizzeri all’estero.
La Cancelleria federale vi propone tutti gli atti decisi dal Parlamento e sottoposti correntemente a referendum.
La Cancelleria federale vi presenta anche un elenco di tutti i referendum facoltativi depositati a partire dal 1874.
Se avete domande in merito ai referendum in Svizzera potete rivolgervi alla Sezione dei diritti politici