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    Petizione

    Il diritto di petizione è il diritto di presentare una richiesta scritta a un’autorità competente. Una petizione può assumere la forma di domanda, suggerimento o reclamo.

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    In Svizzera, la petizione può essere lanciata e firmata da chiunque, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla nazionalità o dal domicilio (in Svizzera o all'estero).

    Una petizione può riguardare qualsiasi attività dello Stato o qualsivoglia aspetto della vita quotidiana. Per far sentire la loro voce, i cittadini possono lanciare una petizione da presentare alle autorità nei confronti delle quali hanno una pretesa.

    È possibile rivolgere una petizione alle autorità comunali, cantonali o federali. Sono possibili diverse modalità di presentazione:

    • petizione su carta

    • petizione online.

    La petizione si compone generalmente di un titolo e di un testo, senza però avere un’impostazione predefinita. Può essere formulata quale domanda, reclamo oppure semplice suggerimento.

    Le petizioni sono perlopiù presentate sotto forma di elenco di firme. La raccolta delle firme avviene generalmente nelle piazze, ma è possibile anche avvalersi di Internet. Per le firme, contrariamente alle iniziative e ai referendum federali, non vi sono esigenze formali da rispettare.

    Non è previsto né un termine di consegna né un numero minimo di firme.

    Secondo l'articolo 33 della Costituzione federale chiunque ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità.

    Che sia lanciata in forma cartacea o online, la petizione non ha un valore giuridico in sé. L’autorità cui è rivolta la petizione è tenuta a prenderne atto, ma non ha l’obbligo di rispondere. Ad ogni modo, di norma le autorità trattano e rispondono a ogni petizione.

    • Articolo 33 della Costituzione federale

    • Parlamento svizzero - Petizione

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