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Tassa d’esenzione dall’obbligo militare

Gli uomini svizzeri devono pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare se non prestano il servizio militare o civile o lo prestano solo parzialmente.

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I cittadini svizzeri sono soggetti agli obblighi militari. Chi non presta servizio militare né civile deve pagare una tassa d’esenzione. 
Soltanto le persone con una notevole menomazione sono esenti da tale tassa.
Anche chi differisce un corso di ripetizione (CR), e quindi non presta i suoi giorni di servizio in un determinato anno, deve pagare la tassa d’esenzione. Tuttavia, non appena ha prestato tutti i giorni di servizio obbligatori, può chiedere il rimborso della tassa. Può presentare la richiesta di rimborso al Cantone anche in un secondo tempo, ma al più tardi cinque anni dopo il proscioglimento dal servizio militare.
L’obbligo di pagare la tassa d’esenzione in assenza di giorni di servizio inizia con il reclutamento (tra il 19° e il 25° anno d’età) e termina alla fine dell’anno in cui si compiono 37 anni.
Chi non presta né il servizio militare né il servizio civile deve pagare la tassa per un periodo massimo di 11 anni.
La tassa d’esenzione dall’obbligo militare è pari ogni anno al tre per cento del reddito imponibile, così come calcolato nell’ambito dell’imposta federale diretta. Tuttavia, il suo importo minimo è di almeno 400 franchi.
Chi presta servizio di protezione civile riceve una riduzione del quattro per cento per ogni giorno di servizio prestato.
  • Amministrazione cantonale – Tassa d’esenzione dall’obbligo militare

  • Amministrazione federale delle contribuzioni – FAQ sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (in ted. e franc.)

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