Lavoro ridotto

Cercare

Salta al contenuto
Accesso al contenuto principale Accesso alla navigazione Accesso alla selezione della lingua Accesso alla selezione della lingua Risposte semplici sulla vita in Svizzera
it
Aprire cambio di lingua
Loading...
    Risposte semplici sulla vita in Svizzera
    • Tutti i temi
    • Lavoro
    • Orari, assenze, vacanze
    • Lavoro ridotto
    Tutti i temi
    Lavoro
    Orari, assenze, vacanze
    Lavoro ridotto

    Lavoro ridotto

    Se durante un periodo limitato la vostra azienda si trova in difficoltà, potete ridurre o sospendere totalmente il lavoro dei vostri dipendenti senza licenziarli.

    Tutti i temi

    Se l’attività della vostra azienda cessa o si riduce temporaneamente per ragioni inusuali ed estranei all’organizzazione della vostra ditta (per esempio per ragioni meteorologiche inusuali o durante una congiuntura economica difficile o una pandemia) potete fare richiesta di lavoro ridotto.

    L’obiettivo principale del lavoro ridotto è di evitare il licenziamento dei vostri dipendenti.

    Dove e come annunciarsi?

    Innanzitutto dovete contattare l’autorità competente del Cantone in cui ha sede la vostra ditta (generalmente si tratta del Dipartimento cantonale dell’economia).

    L’autorità competente vi consegnerà il formulario di preannuncio di lavoro ridotto. Riempitelo e rispeditelo all’autorità competente.

    Il Cantone esamina se la vostra domanda di lavoro ridotto e se ha effettivamente come obiettivo quello di mantenere i posti di lavoro nella vostra azienda.

    Quando annunciarsi?

    Dovete fare la richiesta di orario di lavoro ridotto almeno 10 giorni prima d’introdurlo nella vostra azienda.

    Eccezionalmente potete annunciare il lavoro ridotto con 3 giorni di anticipo se provate che la necessità di ridurre il lavoro è dovuta a circostanze improvvise e imprevedibili a brevissimo termine.

    Se siete costretti a prolungare il periodo di lavoro ridotto oltre l’autorizzazione già ricevuta, dovete rinnovare la richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione precedente.

    Se siete un lavoratore non dovete fare nulla.

    Indennità e salario

    • L'indennità di lavoro ridotto è pari all'80 per cento della perdita di guadagno, ossia l’80% della percentuale di lavoro che è temporaneamente persa

    • Per la percentuale di lavoro mantenuta, il salario viene versato dal datore di lavoro

    • Le persone in formazione, i lavoratori temporanei e le persone con rapporti di lavoro a tempo determinato non possono ricevere le indennità per lavoro ridotto. Se rientrate in questa categoria dovete ricevere il vostro salario intero; se avete un contratto di lavoro a tempo determinato di regola non potete nemmeno essere licenziati prima del previsto.

    Indennità e assicurazioni sociali

    Il lavoro ridotto non ha nessuna influenza sui contributi alle assicurazioni sociali come AVS/AI/Indennità per perdita di guadagno: sia i datori di lavoro, sia i salariati devono continuare a pagarle integralmente.

    Durante un periodo di lavoro ridotto sia il datore di lavoro sia l’impiegato possono dare la disdetta.

    Ulteriori informazioni nell’opuscolo Lavoro ridotto della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e sul sito arbeit.swiss.

    Un servizio della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni

    Su ch.ch Contatto
    YouTube link Twitter link
    Menzioni legali
    Tutti i temi
    Un servizio della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni
    Su ch.ch Contatto
    YouTube link Twitter link
    Menzioni legali
    YouTube link Twitter link