Congedo paternità o congedo per l'altro genitore in Svizzera

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    Congedo paternità o congedo per l'altro genitore

    Congedo paternità o congedo per l'altro genitore

    Alla nascita di ogni figlio, il padre o la moglie della madre biologica hanno diritto a un congedo di 2 settimane.

    Buono a sapersi

    Dall'1.1.2024, nella legge le espressioni «congedo di paternità» e «indennità di paternità» sono sostituite da «congedo per l’altro genitore» e «indennità per l’altro genitore». Questa modifica è stata apportata in seguito all’introduzione del progetto «Matrimonio per tutti» nel 2022 e permette di includere nel congedo anche le mogli delle madri.

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    Se siete un padre salariato o indipendente e ricevete una retribuzione per il vostro lavoro, avete diritto al congedo paternità (ufficialmente: congedo per l'altro genitore) alle seguenti condizioni:

    • siete legalmente il padre del bambino

    • siete stato assicurato all'AVS nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita di vostro figlio

    • avete lavorato per almeno cinque mesi durante la gravidanza della madre

    Anche se siete la moglie della madre biologica avete diritto al congedo per l'altro genitore alle seguenti condizioni:

    • siete sposate con la madre biologica al momento della nascita del bambino

    • il bambino è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge sulla medicina della procreazione

    • riempite le stesse condizioni del padre riguardo l'attività lucrativa e l'assicurazione all'AVS (vedi sopra)

    Anche se ricevete delle indennità giornaliere delle assicurazioni disoccupazione, invalidità, malattia o incidenti basate sulla vostra precedente attività lucrativa avete diritto alle indennità per l'altro genitore.
    Informatevi in merito presso il vostro datore di lavoro o la relativa assicurazione.

    Avete diritto ad un congedo pagato di due settimane (14 indennità giornaliere). L’indennità ammonta all’80 per cento del vostro salario, ma non può superare i 220 franchi al giorno. Disposizioni cantonali, regolamenti del personale e contratti collettivi di lavoro possono prevedere soluzioni più generose.

    Se ricevete un’indennità giornaliera di un’assicurazione (vedi sopra), l’indennità all'altro genitore corrisponde almeno a quella che ricevete (o avreste diritto di ricevere se la richiedeste) al momento della nascita di vostro figlio.

    Se la madre muore entro 14 settimane dal parto, il coniuge superstite ha diritto ad altre 14 settimane di congedo.

    Contrariamente a quello di maternità, il congedo dell'altro genitore è flessibile. Potete prenderlo in una sola volta oppure in singoli giorni, ma non oltre 6 mesi dalla nascita del figlio o della figlia.

    In quanto padre/altro genitore non avete un diritto legale di prolungare il vostro congedo. Per farlo, dovete mettervi d’accordo con il vostro datore di lavoro.

    Attenzione:
    prima di richiedere un congedo non pagato, informatevi sulla vostra copertura assicurativa.

    Sul sito Internet dell'AVS/AI trovate un opuscolo informativo sulle Indennità per l'altro genitore, così come una serie di domande e risposte sul tema.

    Un servizio della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni

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