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Imposta sul valore aggiunto

Chi fa acquisti in Svizzera paga l’imposta sul valore aggiunto. L’IVA ammonta per lo più al 8,1 per cento del prezzo del prodotto. Per beni di uso quotidiano è inferiore. E alcune prestazioni sono esenti IVA. 

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L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un’imposta sui consumi e un’importante fonte di reddito per lo Stato. È pagata dai consumatori, ma viene riscossa presso le imprese.
Il prezzo che i clienti pagano per merci e servizi comprende già l’IVA. L’impresa che vende le merci e i servizi incassa l’IVA e la versa allo Stato.
Se per produrre merci o fornire servizi ha dovuto acquistare materiali di base, l’impresa può dedurre l’IVA pagata su tali prodotti dall’IVA che ha riscosso dai suoi clienti e che deve versare allo Stato. L’operazione è chiamata deduzione dell’imposta precedente.
La confederazione riscuote l’IVA sull’acquisto di prodotti e servizi. Tuttavia, non grava tutti i prodotti allo stesso modo:
Panoramica delle aliquote fiscali

Imprese

Le imprese la cui cifra d’affari annuale supera i 100 000 franchi devono pagare l’imposta sul valore aggiunto. Sono tenute ad annunciarsi all’Amministrazione federale delle contribuzioni e a calcolare la loro cifra d’affari su base annuale. Con l’iscrizione viene loro attribuito un numero IVA.
Quanto sopra si applica anche alle imprese estere, sempre che effettuino prestazioni in Svizzera.

Organizzatori di eventi

Organizzatori di eventi unici di carattere sportivo, culturale o altro (p. es. festa di paese o di quartiere) devono contabilizzare l’IVA. Questa regola si applica se realizzano almeno 100 000 franchi mediante la vendita di alimentari e bevande, pubblicità ecc.

Associazioni

Le istituzioni di utilità pubblica o senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico devono annunciarsi all’IVA a partire da una cifra d’affari di almeno 250 000 franchi.
Le imprese assoggettate all’IVA devono annunciarsi di propria iniziativa all’Amministrazione federale delle contribuzioni per iscriversi all’IVA. Le imprese effettuano l’annuncio online attraverso pochi, semplici passaggi: l’assoggettamento all’IVA viene accertato e le imprese devono indicare come vogliono conteggiare la loro IVA.
Piccole imprese, organizzatori di eventi o associazioni possono semplificare il conteggio applicando un’aliquota forfetaria senza dover indicare l’IVA effettivamente incassata e le deduzioni dell’imposta precedente.
Il conteggio dell’imposta sul valore aggiunto avviene per via elettronica ed è di norma semestrale o trimestrale. L’Amministrazione federale delle contribuzioni mette a disposizione strumenti di conteggio online.
Sulle loro fatture le imprese devono riportare il proprio numero IVA. Questo è composto dal numero d’identificazione delle imprese (IDI) seguito dal complemento «IVA». Ogni impresa svizzera ha un numero d’identificazione delle imprese. L’IDI è accessibile online.
Per le imprese:
  • Amministrazione federale delle contribuzioni: informazioni esaustive sull’imposta sul valore aggiunto

  • Amministrazione federale delle contribuzioni: contatto per domande concernenti l’IVA

  • Amministrazione federale delle contribuzioni: informazioni sulle imposte «Imposta sul valore aggiunto»

  • Portale PMI: informazioni sull’IVA

Per i consumatori:
  • Acquisto e ordinazione di merci all’estero – Pagamento e rimborso dell’IVA

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