Congedo maternità e congedo paternità in Svizzera

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    Congedo maternità e congedo paternità

    Congedo maternità e congedo paternità

    Alla nascita di ogni figlio o figlia, le madri hanno diritto ad un congedo pagato di 14 settimane, i padri di 2 settimane. Non è per contro previsto un congedo parentale da ripartirsi fra i due genitori.

    Buono a sapersi

    A livello nazionale non è ancora previsto un congedo in caso di adozione. Alcuni Cantoni e alcune aziende lo hanno tuttavia introdotto.

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    Se lavorate e venite retribuite per il vostro lavoro, avete generalmente diritto alle indennità di maternità. Ciò vale sia che siate salariate sia che lavoriate come indipendenti alle seguenti condizioni:

    • siete state assicurate all'AVS nei nove mesi prima del parto

    • avete lavorato per almeno cinque mesi durante la gravidanza

    • al momento della nascita di vostro figlio avete ancora un rapporto di lavoro, un'occupazione indipendente o collaborare nell'azienda di vostro marito ricevendo un salario

    Anche se ricevete delle indennità giornaliere delle assicurazioni disoccupazione, invalidità, malattia o incidenti basate sulla vostra precedente attività lucrativa avete diritto alle indennità maternità.
    Informatevi in merito presso il vostro datore di lavoro o la relativa assicurazione.

    Il congedo maternità ha una durata di 98 giorni (14 settimane).L’indennità ammonta all’80 per cento del salario, ma non può superare i 196 franchi al giorno. Disposizioni cantonali, regolamenti del personale e contratti collettivi di lavoro possono prevedere soluzioni più generose. 
    Se ricevete un’indennità di un’assicurazione (vedi sopra), l’indennità maternità corrisponde almeno a quella che ricevete (o avreste diritto di ricevere se la richiedeste) al momento del parto.

    In genere il congedo maternità comincia il giorno della nascita di vostro figlio o vostra figlia. In alcuni casi può essere rimandato: ad esempio se il neonato è ricoverato in ospedale per più di 14 giorni direttamente dopo il parto, la durata del diritto alle indennità di maternità è prolungata fino a un massimo di 56 giorni e solo se la madre riprende a lavorare dopo il congedo maternità.

    Attenzione:
    se riprendete a lavorare prima dello scadere delle 14 settimane dopo il parto, perdete il diritto alle indennità di maternità rimanenti. È in ogni caso proibito riprendere il lavoro durante le prime 8 settimane dopo il parto.

    Se siete incinta o neomamme, beneficiate di una protezione speciale prevista dalla legge. Ad esempio, non potete essere licenziate durante la gravidanza e il congedo maternità.

    Dal 2021 se siete un padre salariato o indipendente e ricevete una retribuzione per il vostro lavoro, avete diritto a un congedo paternità alle seguenti condizioni:

    • siete legalmente il padre del bambino o della bambina

    • siete stato assicurato all'AVS nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita di vostro figlio o di vostra figlia

    • avete lavorato per almeno cinque mesi durante la gravidanza della madre

    Anche se ricevete delle indennità giornaliere delle assicurazioni disoccupazione, invalidità, malattia o incidenti basate sulla vostra precedente attività lucrativa avete diritto alle indennità di paternità.
    Informatevi in merito presso il vostro datore di lavoro o la relativa assicurazione.

    Avete diritto ad un congedo pagato di due settimane (14 indennità giornaliere). L’indennità paternità ammonta all’80 per cento del vostro salario, ma non può superare i 196 franchi al giorno. Disposizioni cantonali, regolamenti del personale e contratti collettivi di lavoro possono prevedere soluzioni più generose.
    Se ricevete un’indennità giornaliera di un’assicurazione (vedi sopra), l’indennità paternità corrisponde almeno a quella che ricevete (o avreste diritto di ricevere se la richiedeste) al momento della nascita di vostro figlio o di vostra figlia.

    Contrariamente a quello di maternità, il congedo di paternità è flessibile. Potete prenderlo in una sola volta oppure in singoli giorni, ma non oltre 6 mesi dalla nascita del figlio o della figlia.

    Le madri hanno diritto a prolungare il loro congedo maternità di 2 settimane oltre le 14 previste. Durante queste due settimane supplementari non avranno tuttavia diritto a nessuna indennità. Oltre queste due settimane, il datore di lavoro potrà decidere se accordare o meno alla madre che lo richiede un ulteriore congedo non pagato.

    I padri non hanno per contro un diritto legale di prolungare il loro congedo paternità. Per farlo, dovranno quindi mettersi d’accordo con il loro datore di lavoro.

    Attenzione:
    prima di richiedere un congedo non pagato, informatevi sulla vostra copertura assicurativa.

    Opuscoli: Indennità di maternità e Indennità di paternità

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