Congedo maternità in Svizzera

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    Congedo maternità

    Alla nascita di ogni figlio, le madri che hanno partorito hanno diritto ad un congedo pagato di 14 settimane.

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    Se lavorate e venite retribuite per il vostro lavoro, avete generalmente diritto alle indennità di maternità. Ciò vale sia che siate salariate sia che lavoriate come indipendenti alle seguenti condizioni:

    • siete state assicurate all'AVS nei nove mesi prima del parto

    • avete lavorato per almeno cinque mesi durante la gravidanza

    • al momento della nascita di vostro figlio avete ancora un rapporto di lavoro, un'occupazione indipendente o collaborare nell'azienda di vostro marito ricevendo un salario

    Anche se ricevete delle indennità giornaliere delle assicurazioni disoccupazione, invalidità, malattia o incidenti basate sulla vostra precedente attività lucrativa avete diritto alle indennità maternità.
    Informatevi in merito presso il vostro datore di lavoro o la relativa assicurazione.

    Il congedo maternità ha una durata di 98 giorni (14 settimane). L’indennità ammonta all’80 per cento del salario, ma non può superare i 220 franchi al giorno. Disposizioni cantonali, regolamenti del personale e contratti collettivi di lavoro possono prevedere soluzioni più generose. 
    Se ricevete un’indennità di un’assicurazione (vedi sopra), l’indennità maternità corrisponde almeno a quella che ricevete (o avreste diritto di ricevere se la richiedeste) al momento del parto.

    Il congedo maternità comincia il giorno della nascita di vostro figlio o vostra figlia. Se il neonato è ricoverato in ospedale per più di 14 giorni direttamente dopo il parto, la durata del diritto alle indennità di maternità è prolungata fino a un massimo di 56 giorni, ma solo se la madre riprende a lavorare dopo il congedo maternità.

    Se il padre o la moglie della madre muoiono entro sei mesi dalla nascita del bambino, la madre superstite ha diritto a un congedo supplementare di due settimane.

    Attenzione:
    se riprendete a lavorare prima dello scadere delle 14 settimane dopo il parto, perdete il diritto alle indennità di maternità rimanenti. È in ogni caso proibito riprendere il lavoro durante le prime 8 settimane dopo il parto.

    Se siete incinta o neomamme, beneficiate di una protezione speciale prevista dalla legge. Ad esempio, non potete essere licenziate durante la gravidanza e il congedo maternità.

    Avete il diritto di prolungare il vostro congedo di 2 settimane oltre le 14 previste. Durante queste due settimane supplementari non avete tuttavia diritto ad alcuna indennità.

    Oltre queste due settimane, dovrete mettervi d'accordo con il vostro datore di lavoro se volete ottenere un ulteriore congedo non pagato.

    Attenzione:
    prima di richiedere un congedo non pagato, informatevi sulla vostra copertura assicurativa.

    Sul sito Internet dell'AVS/AI trovate un opuscolo informativo sulle indennità di maternità, così come una serie di domande e risposte sul tema.

    Un servizio della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni

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