Norme per le campagne elettorali e le votazioni

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    Regole per le campagne elettorali e le votazioni

    In Svizzera non esiste un’unica legge che disciplini le campagne elettorali e le campagne per le votazioni. Vi sono tuttavia norme che regolano la pubblicità e il dibattito politico.

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    Nei media

    In Svizzera la pubblicità politica è vietata alla radio e alla televisione. È invece autorizzata negli altri media.

    Un giornale può rifiutarsi di pubblicare un annuncio politico. Secondo il Consiglio svizzero della stampa, l’istanza di ricorso in materia di etica dei mass media, il giornale può invocare criteri etici. Un annuncio politico deve inoltre essere chiaramente distinto dal contenuto giornalistico.

    Con il materiale di voto

    Alcuni Cantoni autorizzano l’invio di pubblicità politica nella busta ufficiale contenente il materiale di voto.

    Se desiderate fare una campagna sul suolo pubblico (stand, manifestazioni ecc.) informatevi presso il Comune in questione per sapere ciò che è consentito fare, dove e in che momento. Spesso è necessaria un’autorizzazione.

    • Nessun risultato

    Sono vietate tutte le pubblicità che potrebbero compromettere la sicurezza della strada. Per gli altri annunci stradali l'ordinanza sulla segnaletica stradale stabilisce condizioni valide per tutta la Svizzera, a cui possono aggiungersi norme cantonali e comunali.

    Radio e televisione

    Prima delle elezioni e delle votazioni la Società svizzera di radiotelevisione (SSR), che fornisce il servizio pubblico audiovisivo, deve trasmettere un programma che garantisca pari opportunità ai candidati e alle posizioni politiche. Il programma deve rispettare i requisiti di obiettività e di diversità.

    Per i ricorsi potete rivolgervi all’organo di mediazione della SSR. In un secondo tempo potete adire l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR).

    Anche le emittenti radiofoniche e televisive private devono rispettare alcuni requisiti. Le trasmissioni con contenuto informativo devono per esempio presentare correttamente fatti e avvenimenti.

    Altri media

    Gli altri media, tutti privati, dispongono di una grande libertà giuridica. I criteri etici che si danno oppure che vengono fissati dal Consiglio svizzero della stampa sono dunque fondamentali. Chiunque può presentare un reclamo al Consiglio svizzero della stampa. Quest’ultimo non può pronunciare sanzioni ma la sua presa di posizione interessa il grande pubblico.

    Lettere di lettori e forum di discussione

    I media non sono obbligati a pubblicare le lettere dei lettori o i commenti online neppure in periodo elettorale e di votazione. Un media può anche essere sanzionato se ha diffuso dichiarazioni razziste o diffamatorie. La redazione ha il diritto di accorciare le lettere dei lettori.

    In Svizzera i sondaggi d’opinione relativi a votazioni o elezioni non sono oggetto di una normativa particolare. Il settore emana tuttavia le proprie regole. Per esempio, nei dieci giorni che precedono le elezioni o le votazioni non vengono solitamente più pubblicati i risultati dei sondaggi.

    In Svizzera i sondaggi d’opinione sulle votazioni e le elezioni non sottostanno a particolari norme giuridiche. Il settore si autoregola. Ad esempio negli ultimi dieci giorni prima di un’elezione o di una votazione non si dovrebbero più pubblicare i risultati dei sondaggi d’opinione.

    • Il Consiglio svizzero della stampa è l’istanza di ricorso dei mass media.

    • L’ordinanza sulla segnaletica stradale disciplina la pubblicità stradale.

    • La legge federale sulla radiotelevisione disciplina il contenuto dei programmi.

    • L’organo di mediazione della SSR tratta i ricorsi contro la SSR.

    • L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) pronuncia pareri vincolanti.

    Un servizio della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni

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