proprietà individuale: siete il solo ad apportare il capitale proprio. Potete disporre liberamente dell’oggetto, ma siete anche l’unico responsabile per la manutenzione, eventuali danni e il pagamento degli interessi ipotecari alla banca;
proprietà comune: in questo caso i proprietari, mediante un contratto (p. es. convenzione matrimoniale o società semplice) o mediante una disposizione legale (generalmente una comunità ereditaria), sono proprietari in comune, a prescindere dall’importo investito da ognuno nell’immobile. Ciò che conta è il rapporto di diritto sovraordinato, per esempio la convenzione matrimoniale. Il rapporto definisce chi e in che misura partecipa alla proprietà dell’immobile. Nel caso della proprietà comune i partner non possono disporre liberamente delle proprie quote: le decisioni, per esempio in merito alla vendita dell’oggetto, devono essere prese di comune accordo;
comproprietà: condividete la proprietà con una o più persone. Le quote di comproprietà, che dipendono per lo più dai contributi degli interessati, sono iscritte nel registro fondiario. Ognuno può disporre liberamente della propria quota, ma deve anche assumere gli obblighi di un proprietario. Se un comproprietario intende vendere la propria quota, la legge garantisce un diritto di prelazione agli altri comproprietari. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. La proprietà per piani è una forma di comproprietà per la quale la legge stabilisce regole dettagliate.