I rapporti di vicinato sono disciplinati dal regolamento interno del condominio o in base alle consuetudini. L'autorità cui rivolgersi dipende dal tipo di molestia.
Rumori:
è possibile rivolgersi alle autorità locali di polizia. In molti luoghi il riposo notturno inizia alle 22 e finisce alle 6. Oltre alla quotidiana ora di pranzo, dalle 12 alle 13, anche le domeniche e i giorni festivi sono considerati periodi di riposo.
Quando i rumori causati dal traffico stradale o ferroviario diventano insopportabili, è possibile adottare alcune misure a partire dal momento in cui vengono raggiunti i valori limite di immissione. Ci si può rivolgere al Comune di domicilio o direttamente all'autorità responsabile (il Cantone per le strade cantonali, la Confederazione per le strade nazionali, le FFS, la BLS ecc. per le ferrovie).
Cantieri: contro un progetto edilizio del vicino è possibile ricorrere presso le autorità comunali. Sovente i lavori di costruzione sul fondo del vicino causano disturbo (rumore, impalcature e così via). Anche se i disagi sono effettivamente eccessivi, il vicino è, in linea di massima, tenuto a tollerarli e non può chiedere che siano eliminati. Nel caso, tuttavia, che i lavori di costruzione provochino un danno, è possibile chiedere, a determinate condizioni, un risarcimento.
Anche altri conflitti, come ad esempio danni alla proprietà, i disturbi del vicinato, comprese le molestie olfattive, possono essere denunciati alla polizia. Se questa misura resta infruttuosa, è possibile intentare un'azione con la quale impedire, eliminare o ridurre ad un livello tollerabile le molestie. Eventualmente è possibile chiedere un risarcimento o una riparazione.
In caso di conflitti con i vicini, è possibile rivolgersi all'autorità di conciliazione competente.
Autorità di conciliazione cantonale (informazioni, consulenza, documentazione)
Oltre a mettere a disposizione i formulari del caso, l'autorità di conciliazione fornisce informazioni e consulenza sia al locatario, sia al locatore.
Associazioni di categoria
Anche le associazioni di categoria offrono assistenza ad inquilini e locatori in tutte le questioni che riguardano la disdetta di un contratto di locazione.
Se parlare direttamente con i vicini non apporta alcun miglioramento, dovreste chiedere per scritto al locatore che intervenga per risolvere la situazione entro un termine adeguato. Potete anche menzionare che, se entro tale termine non vi sono miglioramenti, in futuro vi riservate di non versare più l'affitto ma di depositarlo su un conto a parte. Per il periodo in cui persiste il disagio avete il diritto di esigere una riduzione dell'affitto.
Se, malgrado l'ingiunzione scritta, il locatario continua a non avere riguardo dei coinquilini, il locatore può fissare un termine di disdetta ridotto di 30 giorni per la fine di un mese.