In determinati casi, il locatario può chiedere di diminuire l’affitto con lettera raccomandata al locatore, ad esempio quando la base di calcolo è considerevolmente cambiata, come in caso di diminuzione del tasso ipotecario di riferimento. Il locatore ha 30 giorni per prendere posizione. Dopodiché, il locatario può rivolgersi all’autorità di conciliazione.
Se, al momento di iniziare una nuova locazione, il locatario si rende conto di pagare molto di più rispetto al locatario precedente, può contestare l’affitto entro 30 giorni dall’inizio del contratto di locazione presso l'autorità di conciliazione. Lo stesso vale se il locatario è costretto a concludere il contratto a causa di un problema urgente o della situazione del mercato immobiliare locale. L'affitto deve però essere comunque pagato, eventualmente depositandolo su un conto apposito, indicato dall'autorità di conciliazione.
Nel caso in cui il valore dell’oggetto affittato diminuisca (danni, lavori di ristrutturazione), il locatario può chiedere che l’affitto sia ridotto (sino alla rimozione del danno).
In qualsiasi momento il locatore può decidere unilateralmente di aumentare l’affitto, con effetto a partire dal termine di disdetta più vicino. Nel farlo deve rispettare alcune regole: scadenza (in genere 3 mesi e 10 giorni), formulario approvato dal Cantone, motivazione. Il locatore è tenuto a fornire al locatario una spiegazione chiara dei motivi che lo hanno indotto ad aumentare l’affitto. Questi possono essere svariati: un aumento del tasso ipotecario di riferimento, un rincaro generale, spese di manutenzione maggiori o investimenti di valorizzazione, come ad esempio l'installazione di ulteriori apparecchi domestici.
Se dubita della fondatezza dei motivi addotti dal locatore, il locatario può rivolgersi all’autorità di conciliazione competente. Questa offre consulenza e costituisce anche l’istanza alla quale rivolgersi se il locatario decide di contestare l’aumento dell’affitto (entro 30 giorni dalla decisione del locatore). In questo caso, la legge tutela il locatario dalla disdetta. L'affitto deve essere tuttavia pagato, eventualmente depositandolo su un conto apposito, indicato dall'autorità di conciliazione.
Autorità di conciliazione cantonale (informazioni, consulenza, documentazione)
Oltre a mettere a disposizione i formulari del caso, l'autorità di conciliazione fornisce informazioni e consulenza tanto al locatario quanto al locatore.
Associazioni di categoria
Anche le associazioni di categoria offrono assistenza ad inquilini e locatori in tutte le questioni che riguardano l'affitto.