Maternità o gravidanza e lavoro

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    Gravidanza, maternità e lavoro

    Gravidanza, maternità e lavoro

    Durante la vostra gravidanza, il vostro datore di lavoro deve prevedere delle misure particolari per proteggere voi e il vostro bambino. Avete dei diritti speciali anche durante la maternità e il periodo di allattamento.

    Nota

    Se siete incinta non siete obbligate a informare il vostro datore di lavoro. Tuttavia, se lo informate, potrà prendere le misure necessarie per garantirvi un posto di lavoro sano e protetto.

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    Misure di protezione

    Durante la gravidanza le donne beneficiano di particolari diritti sul posto di lavoro. Tra le principali misure che il vostro datore di lavoro deve prendere:

    • la vostra giornata di lavoro non può superare le 9 ore di lavoro, nemmeno se il vostro contratto di lavoro lo prevede

    • potete continuare a svolgere lavori pesanti o pericolosi solo se la vostra attività non è rischiosa per voi e il vostro bambino. Il vostro datore di lavoro deve far realizzare un’analisi dei rischi per determinare l’assenza di minacce per voi e il nascituro

    • in caso di rischio, il vostro datore di lavoro deve prendere misure di protezione adeguate oppure offrirvi un’occupazione equivalente, ma sicura e non faticosa

    • se il vostro lavoro si svolge normalmente tra le 20h e le 6h del mattino, durante i primi sei mesi di gravidanza, potete chiedere di essere occupate durante il giorno in un posto di lavoro equivalente al vostro

    • nelle otto settimane precedenti il parto per le donne è assolutamente vietato lavorare tra le 20h e le 6h

    • dovete avere la possibilità di sdraiarvi e riposarvi durante la giornata, in un locale separato

    Assenze e salario

    Durante la gravidanza, in caso di assenza dal lavoro (con un certificato medico) continuate a ricevere normalmente il vostro salario, esattamente come nel caso di un’assenza per malattia.

    Potete assentarvi dal lavoro semplicemente avvisando il vostro capo. Attenzione però: senza un certificato medico, il vostro datore di lavoro non è sempre obbligato a versarvi il salario.

    Se svolgete un lavoro notturno e il vostro datore di lavoro non può proporvi un lavoro equivalente durante il giorno, siete dispensate dal lavorare e avete diritto all’80% del vostro salario. Lo stesso vale in caso di lavoro faticoso o pericoloso.

    Al rientro dal congedo maternità, avete diritto a chiedere alcuni accorgimenti organizzativi per proteggere la vostra salute oltre a permettervi, se lo desiderate, di allattare vostro figlio.

    In particolare:

    • la vostra giornata di lavoro non può superare le 9 ore di lavoro, nemmeno se il vostro contratto di lavoro lo prevede

    • dovete avere il tempo necessario per l’allattamento o per il tiraggio del latte. Questo tempo conta come tempo di lavoro pagato (min. 30 minuti per una giornata di lavoro fino a 4h; 60 min. per una giornata di lavoro di oltre 4h; 90 min. per una giornata di lavoro di oltre 7h)

    • potete chiedere di non svolgere lavori pesanti o pericolosi

    Il vostro datore di lavoro non può licenziarvi durante la gravidanza o nelle 16 settimane di congedo maternità successive al parto.

    Può invece licenziarvi se siete incinta durante il periodo di prova. O può licenziarvi per motivi gravi (per esempio avete commesso un furto.) o se il licenziamento è deciso di comune accordo tra voi e il vostro capo.

    Se siete una lavoratrice potete presentare la vostra disdetta in qualsiasi momento, dunque anche durante la gravidanza e le settimane di congedo maternità.

    Attenzione: Il padre del bambino può essere licenziato anche durante il congedo paternità.

    Per approfondire il tema della maternità e il mondo del lavoro, potete consultare l’opuscolo «Maternità, protezione delle lavoratrici» redatto dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

    Per informazioni sul congedo maternità e paternità, potete consultare la pagina specifica «Congedo maternità e congedo paternità».

    Per informazioni sull’aiuto extra familiare e sulle assenze dal posto di lavoro in caso di malattia dei vostri figli, potete consultare la pagina Aiuto extra familiare. 

    Per ulteriori informazioni relative alla disdetta, potete consultare la pagina «Licenziamento».

    Un servizio della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni

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