La maggior parte dei Cantoni (ZH, BE, LU, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU) ha più di un seggio in Consiglio nazionale. L’elezione avviene con il sistema proporzionale.
In questi Cantoni, i seggi (mandati) vengono dapprima ripartiti tra le liste e successivamente tra i candidati.
In pratica:
Ripartizione dei seggi fra le liste
A ogni Cantone spetta un certo numero di seggi in Consiglio nazionale. Maggiore è il numero di abitanti del Cantone e maggiore sarà il numero dei suoi consiglieri nazionali.
I seggi in Consiglio nazionale vengono dapprima suddivisi fra le liste in proporzione ai voti totali che ciascuna lista ha ottenuto: più sono i voti ottenuti, maggiori sono i seggi ricevuti.
Attenzione: ogni gruppo di liste congiunte e sotto-congiunte viene dapprima considerato come un’unica lista: i loro voti sono sommati in modo da avere maggiori possibilità di ottenere un seggio.
Ripartizione dei seggi di ogni singola lista fra i vari candidati
Solo dopo avere chiarito quanti seggi spettano a ogni lista è possibile sapere chi è stato eletto: sono eletti i candidati della lista che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Ad esempio: se a una lista spettano tre seggi, sono eletti i tre candidati di questa lista che ottengono il maggior numero di voti.
Se una delle persone elette rinuncia al suo mandato, subentra il candidato o la candidata non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti nella stessa lista (anche detto subentrante).
Nei Cantoni che hanno un solo seggio in Consiglio nazionale (UR, OW, NW, GL, AR e AI), l’elezione avviene secondo il sistema maggioritario.
La ripartizione del seggio dunque è fatta facilmente: la persona che ottiene il maggior numero di voti è eletta.
Può accadere che due candidati ricevano lo stesso numero di voti. In tal caso, per determinare chi è stato eletto, è necessario un sorteggio. L’esempio del Canton Ticino alle elezioni federali del 2011.
Per informazioni più dettagliate sulla procedura di spoglio dei voti e sulle regole per il calcolo della ripartizione dei mandati, consultate il «Prontuario per gruppi candidati» della Cancelleria federale (Capitolo 8 a pagina 27 e seguenti).