Gli aventi diritto di voto eleggono i membri grigioni del Consiglio degli Stati (art. 11 n. 3 della Costituzione del Cantone dei Grigioni) [Cost./GR; Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese CSC 110.100]).
Il diritto di voto e di elezione spetta a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che abitano nel Cantone (art. 9 cpv. 1 Cost./GR).
Gli stranieri non dispongono del diritto di voto in materia cantonale e quindi non possono partecipare all’elezione dei membri grigioni del Consiglio degli Stati (e contrario art. 9 cpv. 1 Cost./GR).
Il diritto di voto può essere revocato alle persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale (art. 9 cpv. 2 Cost./GR).
Possono partecipare all’elezione dei membri grigioni del Consiglio degli Stati gli Svizzeri all’estero che ai sensi della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero sono autorizzati ad esercitare nel Cantone dei Grigioni i diritti politici in affari federali (art. 3 cpv. 3 della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni [LDPC; CPC 150.100]).
Il materiale elettorale comprende la scheda elettorale con due righe vuote, la carta di legittimazione e il materiale per il voto per corrispondenza (art. 21 cpv. 1 lett. b e art. 24 cpv. 3 LDPC).
Il materiale per il voto per corrispondenza comprende una busta per la scheda elettorale e una busta per l’invio postale. I costi per l’invio postale all’interno della Svizzera del voto per corrispondenza sono a carico del Cantone (art. 26b LDPC).
Bisogna scrivere sulla scheda il nome (ed eventuali altri elementi necessari per l’identificazione) del candidato scelto.
Non sussiste l’obbligo di scrivere un nome su ogni riga.
Non si possono cumulare i nomi: si può esprimere un solo voto per ciascun candidato (art. 35 cpv. 1 lett. b LDPC).
Su una singola scheda è consentito esprimere voti a favore di candidati appartenenti a partiti diversi.
Le schede elettorali e di voto devono essere compilate personalmente e a mano (art. 27 cpv. 2 LDPC).
La legge non prevede un numero minimo di nomi, ma le schede elettorali che non riportano alcun nome sono considerate schede bianche (art. 33 LDPC).
Se una scheda elettorale contiene più di due nomi validi, i suffragi eccedenti vengono cancellati secondo le modalità previste dall’art. 35 cpv. 2 LDPC.
Devono essere riportate le indicazioni necessarie affinché non permangano dubbi riguardo all’attribuzione del suffragio (art. 35 cpv. 1 lett. c LDPC).
Secondo le circostanze può talvolta bastare l’indicazione del cognome.
Quando vi sono candidati che portano lo stesso cognome è necessario indicare anche il nome ed eventuali altri elementi di identificazione.
Un suffragio è nullo se viene dato a una persona non eleggibile o a una persona già figurante sulla stessa scheda (cumulazione), oppure se permangono dubbi riguardo alla sua attribuzione (art. 35 LDPC).
I motivi che determinano l’annullamento di una scheda elettorale intera sono elencati nell’art. 34 LDPC.
In entrambi i casi possono rivolgersi al Comune presso cui hanno il domicilio politico.
Consegnando la carta di legittimazione, gli aventi diritto di voto possono deporre il proprio voto personalmente nell'urna, votare per tempo presso un ufficio designato dal comune o votare per corrispondenza. (art. 25 cpv. 1 LDPC).
Tre settimane dopo il primo turno e quindi il 12 novembre 2023 (art. 18 LDPC).
Il secondo turno elettorale è libero e possono quindi ricevere suffragi tutte le persone eleggibili (art. 40 LDPC).