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Ristrutturazioni
Una fusione comporta l’integrazione di due o più società o imprese individuali in una unica entità. Le società e le imprese individuali possono fusionare nei seguenti modi:
- un’impresa continua la propria attività e accoglie al suo interno l’impresa che viene sciolta (fusione per assorbimento);
- due imprese vengono sciolte e costituiscono in comune una nuova società (fusione per combinazione).
Possono operare una fusione tutte le società commerciali. Non è invece permessa la fusione di imprese individuali.
In caso di scissione la società in questione conferisce il proprio patrimonio integralmente o in forma parziale ad altre società. La scissione è un procedimento complesso che può modificare notevolmente i diritti che spettano ai soci delle società coinvolte. Una società può operare una scissione nei seguenti modi:
- l’intero patrimonio della società viene suddiviso e conferito ad altre società (divisione) mentre la società di partenza viene sciolta ed eliminata dal registro di commercio;
- una o più quote del patrimonio della società vengono conferite ad altre società mentre la società di partenza continua ad esistere (separazione).
La scissione può essere operata solo dalle società di capitali e dalle società cooperative (in tutte le varianti possibili). Le società in nome collettivo e in accomandita, come pure le imprese individuali e le associazioni non possono invece effettuare una scissione.
Si parla di trasformazione quando una società o un’impresa individuale modifica la propria forma giuridica senza apportare cambiamenti alla situazione patrimoniale e a quella dei soci. La società originaria continua a esistere in qualità di soggetto giuridico e salvaguardia la propria identità economica e giuridica.
In generale si può operare una trasformazione quando la forma giuridica di partenza e quella successiva sono in linea di principio compatibili dal punto di vista della strutturazione giuridica.
In generale si può operare una trasformazione quando la forma giuridica di partenza e quella successiva sono in linea di principio compatibili dal punto di vista della strutturazione giuridica.