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Pubblicazioni
Schengen: visto di transito
Dal 10 luglio 2006 infatti, i cittadini di Stati terzi, domiciliati in Svizzera, non saranno più soggette all’obbligo del visto per attraversare lo spazio comune Schengen; il viaggio di transito non deve tuttavia avere una durata superiore a cinque giorni (per attraversamento).
Per ulteriori informazioni, si consiglia di rivolgersi ai consolati degli Stati interessati.
Per ulteriori informazioni, si consiglia di rivolgersi ai consolati degli Stati interessati.
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Entrata e soggiorno in Svizzera
La politica della migrazione svizzera prevede una grande distinzione: grazie all’Accordo sulla libera circolazione delle persone per i cittadini dell’UE o dell’AELS l’ottenimento del soggiorno è estremamente facilitato, mentre per i cittadini di tutti gli altri Paesi sono applicate disposizioni più restrittive.L’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea e i suoi Paesi membri sulla libera circolazione delle persone è entrato in vigore il 1° giugno 2002. Da allora i cittadini dell’Unione europea (e i cittadini dell’AELS), beneficiano del diritto di entrare in Svizzera e di soggiornarvi, purché soddisfino le condizioni stabilite dell’Accordo.
La libera circolazione delle persone fra la Svizzera e i dieci Stati membri dell'UE entrati a far parte della Comunità nel 2004 è introdotta dal 2006 conformemente a disposizioni transitorie distinte. Queste ultime sono disciplinate in un protocollo aggiuntivo all'attuale accordo sulla libera circolazione. Un secondo protocollo aggiuntivo disciplina la libera circolazione delle persone con la Romania e la Bulgaria, che sono membri dell'UE dal 2007. Le disposizioni transitorie per questi due Stati sono entrate in vigore il 1° giugno 2009.
I cittadini di Paesi membri dell’UE o dell’AELS necessitano ancora di un permesso di dimora e, al momento, anche di un permesso di lavoro. La procedura per ottenere questi documenti è stata tuttavia notevolmente semplificata ed è stata resa esclusivamente di competenza cantonale. Per informazioni precise concernenti la procedura e la concessione di questi permessi occorre rivolgersi alle autorità cantonali competenti, oppure all’ufficio di controllo degli abitanti del Comune di domicilio.
Per ottenere informazioni sull’immigrazione in Svizzera i cittadini dell’UE o dell’AELS possono rivolgersi all’Ufficio federale della migrazione (UFM) e l’Ufficio dell’integrazione DFAE/DFE. Questi hanno pubblicato l’opuscolo "Cittadine e cittadini dell’UE in Svizzera", un’utile guida sulle condizioni di ammissione e di soggiorno. Sul suo sito, EuresInfo Svizzera fornisce inoltre informazioni specifiche alle persone che desiderano vivere e lavorare in Svizzera.
Per i cittadini di Paesi terzi valgono i disciplinamenti della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e delle sue ordinanze d’esecuzione, in particolare l’ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri. L’ammissione di cittadini di Paesi che non sono membri dell’UE è restrittiva. Il rilascio di un permesso è lasciato sostanzialmente alla discrezione delle autorità.
Per richiedere un permesso di dimora, i cittadini di Paesi terzi devono provare di essere in grado di ottenere un posto di lavoro in Svizzera. Di norma la richiesta è presentata dal futuro datore di lavoro alle autorità cantonali reponsabili della migrazione o del mercato del lavoro. L’entrata in Svizzera è possibile solo dopo che le autorità cantonali hanno rilasciato un permesso di dimora.
Cittadini di Paesi terzi: istituzioni cui rivolgersi per ottenere informazioni e inoltrare richieste
L’UFM informa dettagliatamente sulle disposizioni in vigore per l’accesso di cittadini di Paesi terzi al mercato del lavoro svizzero. Le istituzioni a cui rivolgersi per presentare la relativa richiesta sono gli uffici cantonali legati all’UFM. I cittadini di Paesi terzi che intendono immigrare in Svizzera possono chiedere informazioni sulle disposizioni in materia di immigrazione alle rappresentanze svizzere nel loro Paese.