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Guidare per professione
Gli autisti di professione devono osservare particolari disposizioni per quanto riguarda le durate di lavoro, di guida e di riposo. Queste disposizioni si possono trovare nelle rispettive ordinanze legali. L’Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG) e l'Unione dei trasporti pubblici (UTP) sono le centrali di contatto per le domande sul tema “guidare per professione”.Gli autisti che trasportano persone a titolo professionale sottostanno a regole ancora più severe. Al più tardi sei ore prima dell'entrata in servizio e durante le ore di lavoro non devono consumare bevande alcoliche.
Chi assolve un apprendistato come autista di camion può ottenere una licenza di allievo conducente per le categorie B, C e CE già al compimento del 17° anno di età. Gli esami pratici possono essere svolti al più presto 6 mesi prima del raggiungimento dell'età minima richiesta. La licenza di condurre è però rilasciata solo a 18 anni compiuti.
Chi vuole ottenere la licenza di condurre della categoria D deve attestare di aver guidato regolarmente un veicolo pesante o un filobus per almeno un anno nel corso dei due anni precedenti. Un'esperienza di guida di almeno tre mesi quale autista di camion o di filobus o due anni quale conducente di un'automobile sono sufficienti se il richiedente ha svolto la corrispondente formazione di base.
Tutti i veicoli pesanti di oltre 3.5 tonnellate che servono al trasporto di merci sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). La TTPCP costa da 2.15 a 2.88 centesimi per tonnellata e chilometro percorso. Sono determinanti il peso totale autorizzato, i valori d'inquinamento della motrice e i chilometri percorsi in Svizzera.
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