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Imparare a guidare
Ogni persona che desidera imparare a guidare deve innanzitutto procurarsi una licenza di allievo conducente. Questa licenza è rilasciata dalla sezione della circolazione del Cantone di domicilio alle persone che hanno superato l'esame teorico.- Dai 14 anni compiuti si possono guidare ciclomotori (max. 50 cm3, velocità massima 30 km/h) e veicoli della categoria G (veicoli a motore agricoli con velocità massima di 30 km/h, come pure carri di lavoro, carri a motore industriali immatricolati e trattori impiegati a scopo agricolo, esclusi i veicoli speciali, la cui velocità massima non supera 30 km/h, esclusi i veicoli speciali). L'autorità cantonale competente rilascia il relativo permesso dopo un esame teorico adeguato alla categoria di veicolo in questione.
- Dai 16 anni compiuti si possono guidare veicoli della categoria F (veicoli a motore, esclusi i motoveicoli, la cui velocità massima non supera 45 km/h): veicoli di lavoro muniti di motore e trattori che non superano 45km/h, carri a motore, veicoli a motore agricoli e motoveicoli di cilindrata non superiore a 50cm3 per i veicoli con motore ad accensione comandata o con una potenza del motore o nominale massima di 4kW per gli altri motori (cat. A1). Per entrambe le categorie è previsto un esame pratico di conducente. I detentori della licenza di allievo conducente della categoria A1 devono seguire preliminarmente il corso di sensibilizzazione ai problemi del traffico stradale e la formazione pratica di base per conducenti di motoveicoli.
- Dai 18 anni compiuti, si possono guidare quasi tutti gli altri tipi di veicoli dopo aver superato un esame teorico e pratico. Per alcune categorie (ad es. gli autobus) è richiesta un'esperienza di guida più lunga e un'età minima di 21 anni.
Per esercitarsi a guidare è necessario essere in possesso di una licenza di allievo conducente. Ad eccezione delle moto e dei veicoli della categoria F e B1, durante le lezioni di scuola-guida l'allievo conducente deve essere accompagnato da una persona di almeno 23 anni compiuti, in possesso da almeno tre anni della licenza di condurre corrispondente alla categoria del veicolo.
Per tutte le categorie prima che venga rilasciata la licenza di allievo conducente è necessario aver superato l'esame teorico. Con l’iscrizione all'esame teorico occorre presentare l’attestato di frequenza a un corso di pronto soccorso. Può annunciarsi all'esame pratico chi ha seguito il corso di sensibilizzazione ai problemi del traffico stradale. Per le categorie di motoveicoli (A e A1) è inoltre necessario presentare un attestato di partecipazione a una formazione pratica di base.
Dal 1° dicembre 2005, chi supera l'esame di guida ottiene una licenza di condurre valida per tre anni, la cosiddetta licenza di condurre in prova. Soltanto dopo aver frequentato una formazione complementare, i nuovi conducenti riceveranno la licenza di condurre di validità illimitata.
La formazione in due fasi vigente dal 1° dicembre 2005 prevede, durante il periodo di prova di tre anni, corsi obbligatori di formazione complementare della durata di due giorni interi. La formazione complementare si prefigge di insegnare ai nuovi conducenti ad evitare situazioni di rischio nonché ad assumere e ad approfondire un comportamento di guida all’insegna della lealtà e del rispetto dell’ambiente. È possibile trovare un elenco degli organizzatori di corsi riconosciuti sul sito Internet del Consiglio della sicurezza stradale (CSS):
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