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Cancelleria federale, Sezione governo elettronico

Indennità di maternità

La maternità è protetta da diverse disposizioni delle legislazioni federale. Anche i contratti collettivi di lavoro (CCL) e i contratti di lavoro contengono disposizioni concernenti la maternità.

Congedo di maternità

La regolamentazione del congedo di maternità pagato è in vigore dal 1° luglio 2005. Le madri che esercitano un’attività lucrativa beneficiano ora di un congedo di maternità pagato che dura fino 98 giorni dopo la nascita. Il diritto decade se una donna ricomincia a lavorare prima della fine di questo periodo. Fino a un massimo di 196 fr. al giorno le madri ricevono l’80 % del loro salario sotto forma di indennità giornaliere. Restano in vigore le disposizioni cantonali, i regolamenti del personale e i contratti collettivi di lavoro che prevedono soluzioni più generose.

Protezione della maternità: regole federali

Numerose leggi federali contengono disposizioni per la protezione delle donne incinte, delle puerpere e delle donne che allattano. Queste disposizioni regolano tra le altre cose:
  • la protezione della salute delle donne (limitazione dell’orario di lavoro quotidiano, divieto del lavoro notturno, divieto di lavorare per 8 settimane dopo il parto). Inoltre, i datori di lavoro sono tenuti a offrire alle donne incinte e alle madri allattanti, che non possono svolgere lavori duri o pericolosi, un lavoro equivalente o un’indennità adeguata (80% del salario compresa un indennizzo adeguato per perdita del salario in natura);
  • la protezione dal licenziamento;
  • l’assicurazione per perdita di guadagno;
  • la copertura dei costi da parte dell’assicurazione malattie obbligatoria senza termine di attesa per le donne con e senza attività lucrativa.
Il sito dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) presenta una sintesi delle disposizioni sulle indennità in caso di maternità.
UFAS - Indennità di maternità Il simbolo segnala che il link rinvia a una pagina esterna al nostro servizio del cui contenuto non siamo in alcun modo responsabili.
SECO - Lavoro: Promemoria Il simbolo segnala che il link rinvia a una pagina esterna al nostro servizio del cui contenuto non siamo in alcun modo responsabili.

Protezione della maternità: disposizioni cantonali o comunali

Anche i Cantoni e/o i Comuni hanno adottato disposizioni sulla maternità. Le indennità giornaliere cantonali sono di norma versate alla madre ma possono anche essere attribuite al padre se il figlio è a suo carico.

Protezione della maternità nel contratto di lavoro e nei contratti collettivi di lavoro

I contratti di lavoro e i contratti collettivi di lavoro prevedono disposizioni sulla maternità. Queste regole valgono soltanto se, per le salariate, sono più vantaggiose delle disposizioni di legge.


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