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Cancelleria federale, Sezione governo elettronico

Prestazioni complementari (PC)

Le prestazioni complementari (PC) all'AVS e all'AI sono aiuti versati quando le rendite e gli altri redditi non sono sufficienti per raggiungere il minimo vitale.

Diritto alle PC

Hanno diritto alle prestazioni complementari tutte le persone che ricevono una rendita AVS o AI con domicilio e dimora abituale in Svizzera, se le spese riconosciute superano i redditi determinanti. Le prestazioni complementari vengono versate, a determinate condizioni, anche senza una prestazione di base dell’AVS/AI. Gli stranieri hanno diritto a tali prestazioni solo se hanno risieduto ininterrottamente per almeno cinque anni (rifugiati, apolidi, stranieri di Paesi firmatari di un trattato con la Svizzera in certi casi) o per almeno dieci anni. Per i cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS non vi sono di regola termini di attesa.

Domanda di PC

Le PC sono fissate e versate dai Cantoni. Il calcolo e il versamento delle prestazioni complementari č abitualmente di competenza della Cassa cantonale di compensazione ma non nei Cantoni di Zurigo, Basilea Cittą e Ginevra.

Informazioni sulle PC

Informazioni dettagliate sulle PC sono disponibili sul sito delle istituzioni dell’AVS/AI.
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