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Cancelleria federale, Sezione governo elettronico

Assicurazione per l’invalidità (AI)

L’assicurazione per l’invalidità è un’assicurazione obbligatoria che garantisce il sostentamento delle persone che sono inferme o che lo diventano mediante misure di reintegrazione o prestazioni in denaro. L'inserimento nella vita professionale è prioritario rispetto al pagamento di una rendita. Tutte le persone che risiedono in Svizzera e che vi esercitano un'attività lucrativa sono obbligatoriamente assicurate all'AI. A determinate condizioni i cittadini svizzeri, quelli dell’UE nonché quelli dell’AELS, purché residenti al di fuori del loro Paese, possono assicurarsi a titolo facoltativo presso l’AI.

Invalidità ai sensi dell’AI

Una persona è considerata invalida se non può esercitare l’attività lucrativa a causa di un danno che sia permanente o che duri almeno un anno alla salute fisica o psichica. Alle stesse condizioni una persona è considerata invalida anche nel caso in cui non sia più in grado di esercitare le attività finora svolte (p. es. i lavori di casa).

Domanda di prestazioni dell’AI

Le domande di prestazioni dell’AI devono essere presentate all'ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone di domicilio. La domanda deve essere inoltrata tempestivamente non appena si può prevedere un’infermità di lunga durata.
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Prestazioni dell’AI

L'ufficio AI stabilisce le prestazioni da fornire. Per il calcolo e il versamento delle indennità giornaliere e delle rendite AI sono competenti le casse di compensazione.
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Informazioni sull’AI

Le istituzioni dell’AVS-AI forniscono informazioni su questioni pratiche e tecniche in materia di invalidità e disabilità, i servizi AI sono in particolare competenti per fornire indicazioni concernenti le pretese nei singoli casi. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) informa in merito agli aspetti legali (p. es. revisioni legislative) nonché in merito a questioni strategiche e concettuali riguardanti l’AI.
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