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Abitazioni: orari di silenzio, affitti e difetti

In qualità di locatari di una casa o di un appartamento avete diritti e doveri. Ecco che cosa potete fare in caso di disturbo della quiete o aumento dell’affitto e come potete notificare i difetti o chiedere una riduzione dell’affitto.

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Il diritto di locazione prevede che i locatari debbano avere riguardo per le altre persone che vivono nell’abitazione e nel vicinato. Nella maggior parte delle case in affitto, il regolamento condominiale stabilisce anche quando e per quanto tempo si può, per esempio, suonare uno strumento.

Orari di silenzio in Svizzera

In molti luoghi, dalle 22.00 alle 6.00 vige la quiete notturna e nella maggior parte di questi le attività rumorose come suonare la batteria o trapanare sono vietate anche durante il riposo diurno (dalle 12.00 alle 13.00), nonché di domenica e nei giorni festivi.

Cosa fare in caso di disturbo della quiete

Non esiste una regolamentazione che stabilisca in modo chiaro quando un rumore è da considerarsi molesto.
Se il rumore vi infastidisce, optate per il dialogo. Se questo non dovesse funzionare, informate per scritto l’amministratore dell’immobile. Qualora i rumori nel vostro vicinato dovessero perdurare, chiamate la polizia o il numero d’emergenza 117.
Dal punto di vista giuridico, a partire da una certa intensità, il rumore può costituire un difetto della cosa locata, per esempio i rumori dovuti a lavori di costruzione di lunga durata. In tali casi potete chiedere all’amministratore dell’immobile di eliminare il difetto entro un termine congruo, per esempio 14 giorni, e chiedere una riduzione dell’affitto. Qualora il locatore non dovesse reagire, potete rivolgervi all’ufficio di conciliazione del vostro Cantone.

Motivi per ottenere una riduzione dell’affitto

  • Quando viene abbassato il tasso ipotecario di riferimento, che attualmente è dell’1,5 %.

  • ·Quando il vostro contratto di locazione si basa su un tasso ipotecario di riferimento più elevato di quello attuale.

  • A determinate condizioni potete contestare l’affitto entro 30 giorni dall’ingresso nell’abitazione, per esempio se constatate che state pagando almeno il 10 % in più rispetto al locatario precedente.

  • Se l’uso dell’appartamento è compromesso da un difetto, per esempio il forno che non funziona, la temperatura interna troppo bassa, lavori nell’edificio o rumori molesti.

Chiedere una riduzione dell’affitto

Inviate al vostro locatore una lettera raccomandata. Se entro 30 giorni non avete ricevuto alcuna risposta o se la risposta è insoddisfacente, potete rivolgervi all’ufficio di conciliazione del vostro Cantone.
Di norma, l’affitto può essere aumentato se:
  • i prezzi subiscono un generale aumento (inflazione)

  • il tasso ipotecario di riferimento è stato aumentato,

  • le spese di manutenzione e di esercizio sono aumentate (per esempio le spese amministrative o le imposte immobiliari),

  • sono stati eseguiti importanti lavori di ristrutturazione o di rinnovamento con conseguenti migliorie.

Informazioni al locatario da parte del locatore

  • Il locatore deve comunicare e motivare l’aumento dell’affitto al locatario mediante un modulo ufficiale.

  • Il locatore può aumentare l’affitto soltanto a partire dalla scadenza di disdetta successiva.

  • Il locatore deve notificare l’aumento dell’affitto almeno dieci giorni prima dell’inizio del termine di preavviso ordinario.

Come calcolare l’aumento dell’affitto

Con il calcolatore dell’affitto (Link HEV Schweiz; Link Mieterinnen- & Mieterverband) potete verificare se l’aumento dell’affitto è corretto. Se avete dubbi, potete rivolgervi all’ ufficio di conciliazione del vostro Cantone.
Il diritto di locazione opera una distinzione tra:
  • difetti gravi: l’abitazione è praticamente inabitabile, per esempio a causa della rottura di una tubatura. In casi così gravi, il locatario, se del caso, può disdire in via eccezionale il contratto di locazione ((Link Mieterverband));

  • difetti di media entità: l’abitazione è abitabile, ma l’idoneità è ridotta, per esempio a causa di un frigorifero difettoso;

  • difetti di lieve entità: fusibili e lampadine difettosi o guarnizioni usurate. Solitamente i difetti di lieve entità sono a carico del locatario.

Cosa fare in caso di difetti?

Difetti al momento dell’ingresso nell’abitazione
Insistete affinché all’inizio e alla fine della locazione sia redatto un verbale di constatazione danni che elenchi i difetti presenti nell’abitazione. Se poco tempo dopo l’ingresso nell’abitazione doveste rilevare ulteriori difetti, potrete notificarli per iscritto al locatore entro 10-30 giorni, a seconda del contratto di locazione.
Difetti durante il periodo di locazione
In caso di difetti di media entità e gravi potete chiedere al locatore di eliminarli il prima possibile. Notificate immediatamente il difetto. Se il locatore non dovesse rispondere, inviate un avviso mediante lettera raccomandata con una descrizione precisa e una foto del difetto, fissando un termine congruo, per esempio 14 giorni, per eliminarlo.
Se il locatore non ha eliminato il difetto entro il termine stabilito potete:
  • far eliminare di vostra iniziativa un difetto di media entità contattando, per esempio, una ditta specializzata e facendo pervenire la fattura al locatore.

  • depositare il canone di affitto (presso un ufficio indicato dal Cantone) e richiedere una riduzione dell’affitto. In tal caso, devono essere rispettate alcune condizioni e formalità. Potete farvi aiutare dall’ufficio di conciliazione del vostro Cantone. Mediante il deposito, il canone di affitto si considera pagato.

  • Uffici cantonali di conciliazione (informazioni, consulenza, modelli)

  • Uffici di consulenza e informazione sul tema dell’alloggio

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